Come è noto, il dl “Milleproroghe” prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso dl “Milleproroghe” dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.
Proprio per la formulazione specifica della disposizione speciale, che reca la “possibilità” per i Comuni di approvare i relativi atti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, si ritiene che sussistano validi elementi a favore della tesi che la proroga dei bilanci a data successiva rispetto al termine autonomo del prelievo sui rifiuti (TARI tributo o tariffa corrispettiva) porti con sé anche la proroga tacita di quest’ultimo. Tuttavia, considerata la delicatezza del punto, non appare prudente consigliare i Comuni nel senso indicato.
La nota di chiarimento che pubblichiamo contiene delucidazioni anche in ordine al termine “non perentorio” del 31 marzo p.v. indicato nella delibera ARERA n.15/2022, che dovrà essere allineato con la data entro cui approvare il PEF.