Ultimo aggiornamento 28.03.2024 - 14:24

L’accantonamento al FGDC. Le novità 2022

  • 25 Feb, 2022

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comuni impegnati negli adempimenti relativi al fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC), forniamo di seguito le seguenti precisazioni.

L’obbligo di accantonamento al FGDC ha l’obiettivo di garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali, la riduzione del debito pregresso, nonché di assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Anche quest’anno, i Comuni inadempienti al rispetto degli indicatori di ritardo di pagamento e di riduzione dello stock di debito calcolati per il 2021, sono tenuti ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse stanziate per l'acquisto di beni e servizi, variabile dall'1 al 5%, a seconda dell'entità della violazione.

Il decreto legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha recentemente modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell’obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l’accantonamento.

Sul primo aspetto (art. 9, co.2, lett. a) la novità è che dal 2022 non è più consentito il calcolo del ritardo medio a partire dai dati contabili locali, ma tale opzione è riservata al solo indicatore di riduzione del debito pregresso e vale per gli esercizi 2022 e 2023 (modifiche al comma 862 della legge n. 145/2018, per dettagli vedi la NOTA IFEL del 7 dicembre 2021).

Quanto al secondo punto (art. 9, co.2, lett. b), la novità è che l'obbligo di accantonamento e di costituzione del FGDC sussiste anche per gli enti in gestione provvisoria o esercizio provvisorio (modifica al comma 862 della legge n. 145/2018).

In particolare, tali enti, che nel 2021 si limitavano ad attuare una gestione che garantisse la possibilità di approvare il bilancio di previsione comprensivo del fondo di garanzia (cfr. NOTA IFEL del 26 febbraio 2021), da quest’anno possono (e devono) variare il bilancio anche in fase di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria al fine di accantonare il FGDC. Variazione che va effettuata con delibera di giunta, analogamente alle variazioni effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio che non sono di competenza del responsabile finanziario o dei dirigenti.

Le due nuove previsioni rispondono all’obiettivo di favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nell’ottica di assicurare la tempestiva attuazione dell’omonima Riforma 1.11, inclusa tra le riforme abilitanti del PNRR e alla quale è subordinata l’assegnazione delle risorse.

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