Pubblichiamo i dati concernenti il riparto approvato in Conferenza-stato città nella seduta del 27 luglio 2021, del fondo di 660 milioni di euro stanziato dal dl “Sostegni-bis” per fare fronte alle esigenze di ripiano dei disavanzi prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021. Il documento contiene l’elenco di tutti gli enti coinvolti dalla sentenza, inclusi quelli che non sono risultati beneficiari del contributo. Al fine di agevolare la redazione degli atti contabili il Ministero dell’interno-Direzione centrale finanza locale ha ufficializzato il riparto sul proprio portale, consultabile al seguente link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-27-luglio-2021.
Si ricorda che in sede di conversione del dl “Sostegni-bis”, la dotazione del fondo è stata incrementata di 160 milioni di euro rispetto ai 500 milioni originariamente previsti, ed è stata concessa la possibilità di riassorbire il maggior disavanzo dovuto alla corretta costituzione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL) in un arco temporale di 10 anni anziché nei tre anni previsti dalle tempistiche ordinarie.
Per quanto riguarda la gestione contabile delle risorse di sostegno e del ripiano decennale, la Conferenza ha inoltre approvato con il parere tecnico favorevole del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato le linee guida tecnico-contabili contenute in una nota di chiarimento (Atto CSC n. 658-ii-SC-8), presentata da ANCI ed UPI con l'obiettivo di assicurare una uniforme ed univoca applicazione dell'art. 52 del dl 73/2021, la cui comprensione sotto il profilo operativo può non essere immediata in considerazione della novità e delicatezza dell'argomento.
Tali modifiche consentono di gestire con sufficiente tranquillità, almeno in questa prima fase, gli effetti che la sentenza produce sui bilanci degli enti locali. Permangono tuttavia alcune criticità rappresentate dall’ANCI e dall'UPI anche nel passaggio in Conferenza, che destano preoccupazione circa la sostenibilità effettiva nel medio-lungo periodo, in particolare sotto due distinti profili:
- necessità di ampliare la platea dei beneficiari. La soglia di sbarramento fissata al 10% del rapporto tra disavanzo ed entrate correnti non tiene infatti in considerazione i diversi fattori che incidono sulla formazione dei disavanzi: dalla dimensione del FCDE e degli altri accantonamenti obbligatori, al rimborso della quota capitale dei mutui. Risultano pertanto esclusi 152 enti locali (151 Comuni e una Provincia), molti dei quali con valori del rapporto percentuale di poco inferiore alla soglia del 10% (32 enti tra l’8 e il 10%; 47 tra il 5 e l’8%).
- deve essere assicurato un percorso di sostegno stabile per l’intero periodo decennale di ripiano dei disavanzi da FAL già con la legge di bilancio 2022. La dotazione del fondo è infatti largamente inferiore alla maggior esposizione in termini di disavanzo degli enti più direttamente colpiti dagli effetti della sentenza. Si tratta pertanto di un ristoro parziale il cui impatto resta insostenibile per gli anni a venire, una volta esauriti gli effetti positivi del contributo. Si deve ricordare che sui 480 enti più colpiti si concentra un maggior disavanzo per un valore complessivo di oltre 2,7 miliardi di euro (circa 4 volte il contributo assegnato).
Infine, viste le incertezze che hanno investito gli enti coinvolti dalla sentenza 80 e l’attuazione della norma giunta inevitabilmente in prossimità delle scadenze di bilancio fissate al 31 luglio, l’ANCI auspica che sia adottato un criterio di tolleranza con riferimento ai possibili ritardi nell’approvazione degli atti contabili, ivi compresa la delibera di verifica della salvaguardia degli equilibri (anch’essa in scadenza il 31 luglio p.v.).