Pubblichiamo una nota di approfondimento sulla sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL recato dal dl 162/2019 (art. 39-ter, co. 2 e 3).
Come si ricorderà, con il comma 6, articolo 2, del dl 78/2015, fu introdotto un elemento innovativo nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali. In estrema sintesi, si permetteva di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati (dl 35/32013 e successivi rifinanziamenti), formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l'incidenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ossia l’obbligo di accantonamento della quota di entrate accertate che – in base agli andamenti storici delle riscossioni di ciascun ente – risultavano non incassate nell'ambito di un normale ciclo di riscossione.
Questo finanziamento indiretto di spese correnti (minori disavanzi, quindi più spazio per impieghi correnti) è stato oggetto di una precedente censura della Corte costituzionale (sentenza 4/2020), che ha spinto il legislatore ad una apposita norma attuativa (dl 162/2019, art. 39-ter), oggi a sua volta oggetto di censura con la sentenza 80/2021.
La nota IFEL ricostruisce gli effetti restrittivi della sentenza CCost n. 4/2020, nonché gli ulteriori effetti della nuova sentenza n. 80/2021, sulla quale l'ANCI sta sollecitando un urgente intervento che permetta la chiusura dei bilanci di previsione per i numerosi enti coinvolti.