Continua il ciclo virtuoso degli investimenti comunali. Fondi stabili e annuali con un’attenta programmazione, finanziamenti diretti ai Comuni garantiscono una ordinata ed efficiente gestione degli investimenti sui territori. Grazie per la collaborazione consueta con i ministeri dell’Interno e dell’Economia.
Il decreto del 23 febbraio 2021 assegna la prima quota, pari a 1.850 mln di euro, dei contributi per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ed efficientamento energetico degli edifici, stanziati dalla legge di bilancio 2019 (art. 139), successivamente incrementati dal dl 104/2020 (art. 46, co. 1, lett. b). Gli ulteriori 1.750 milioni di euro verranno assegnati nei prossimi mesi a valere sulla stessa graduatoria delle opere ammissibili per il 2021, come previsto dall’art. 139-bis della legge di bilancio 2019.
Si ricorda inoltre che i fondi relativi al 2022 (attualmente 450 mln. di euro) saranno attribuiti sulla base delle richieste da presentare entro il 15 settembre 2021, riservate agli enti non già beneficiari dei contributi relativi alla graduatoria 2021.
Il decreto è corredato di tre allegati contenenti:
- le richieste trasmesse dagli enti entro il 15 settembre 2020, di ammontare complessivo di poco superiore a 5 miliardi di euro (allegato 1 al DM) per oltre 9.000 interventi;
- le richieste ritenute ammissibili, per un ammontare di circa 4,3 miliardi di euro, relative a 8.175 interventi e riguardano 4.088 Comuni (allegato 2);
- la graduatoria delle richieste ammesse a finanziamento (allegato 3), che comprende 2.846 interventi riguardanti 1.912 Comuni beneficiari.
È quindi prevedibile che con la seconda tranche di assegnazioni relative al 2021 possano trovare accoglimento quasi tutte le richieste ed è auspicabile che con ulteriori assegnazioni, oltre alla copertura totale delle richieste ammissibili, trovino soddisfazione anche le richieste formulate da enti che non avevano ancora regolarizzato la trasmissione dei propri bilanci in BDAP, molti dei quali sono risultati esclusi per imperfezioni meramente formali.
Poiché l’importo delle richieste è risultato superiore all’entità dello stanziamento, per l’attribuzione del contributo ha trovato applicazione il criterio di cui al comma 141 della legge di bilancio 2019, basato sulla priorità (fino al 50% delle risorse disponibili) attribuita agli enti con minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, come risultanti dai rendiconti della gestione 2019 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento). La distribuzione regionale dei beneficiari è riportata in calce a questa nota.
Gli enti sono tenuti ad affidare i lavori o le seguenti scadenze:
- entro sei mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;
- entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;
- entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;
- entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.
Gli importi sono riferiti all’ammontare complessivo del quadro economico dell'opera. Qualora l'ente si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini sopra richiamati sono prolungati di tre mesi.
I termini per l’avvio della procedura di affidamento dei lavori sono riferiti alla data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell’ANAC n.1 dell’11 gennaio 2017.
Il monitoraggio delle opere pubbliche, inclusa la verifica dell’affidamento, è effettuato dai Comuni attraverso la BDAP, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”.
I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
Le tipologie di investimento ammesse a finanziamento sono state definite con Decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2020, secondo l’ordine di priorità stabilito dal comma 141 della legge di bilancio 2019 e sono riconducibili a tre macro categorie:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
Non sono state ammesse a finanziamento le richieste:
- prive di un CUP valido, ovvero con CUP erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
- riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
- formulate da comuni, che alla data della presentazione, non hanno trasmesso i bilanci e i dati contabili, ivi inclusi quelli dei loro enti e organismi strumentali, alla BDAP in base alla normativa vigente.
Si ritiene opportuno ricordare che in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020, i contributi attribuiti saranno ridotti del 5 per cento. Gli enti dovranno pertanto comunicare entro il prossimo 31 marzo 2021 le delibere di approvazione del PUA e del PEBA; in base ai dati pervenuti, entro il 30 aprile 2021 il Ministero dell’interno provvederà alla eventuale rideterminazione del contributo e le risorse liberate verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.
I contributi (soggetti alla rendicontazione di cui all’art. 158 del TUEL) saranno erogati dal Ministero dell’interno:
- per una quota pari al 20% entro il 28 febbraio 2021;
- per una quota pari al 60% previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori;
- il restante 20% previa trasmissione certificato di collaudo o di regolare esecuzione.