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Dl 34 “Rilancio” - Fondo di sostegno alle perdite di gettito degli enti locali e anticipo 30%

  • 04 Giu, 2020
Pubblicato in: Ifel Informa
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L’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, istituisce un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l’anno 2020 in favore dei Comuni (3 miliardi) e delle Province e Città metropolitane (500 milioni), a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19.

I criteri di assegnazione del fondo sono complessi e destano notevoli perplessità, espresse dall'ANCI nel documento presentato all'audizione informale sul dl 34, presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, il 28 maggio scorso:
"L’attuale formulazione dell’articolo 106 del dl 34, fin dalla rubrica (Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) rischia di determinare un’arbitraria riduzione del perimetro di riferimento per il calcolo delle sofferenze in capo a ciascun ente. In particolare, sarebbe inaccettabile la riduzione dell’intervento statale alle sole “funzioni fondamentali” degli enti locali.
Nel caso dei Comuni, infatti, la spesa per funzioni fondamentali è valutabile intorno al 70% della spesa totale e le spese per cultura, ambiente, sviluppo locale e sport, ad esempio, non sono considerate “fondamentali” nell’ordinamento vigente.
In altri termini, deve essere preliminarmente escluso ogni intento di ridurre il perimetro delle entrate da valutare ai fini del ristoro. Il confronto tecnico previsto dall’art. 106 deve quindi restare saldamente ancorato all’analisi delle entrate locali, senza cadere nella tentazione di standardizzazioni della spesa inevitabilmente arbitrarie e tecnicistiche che non avrebbero alcuna giustificazione a fronte della crisi in corso."

Sulla base di queste preoccupazioni, l’ANCI ha chiesto al Parlamento e al Governo correttivi all’articolo 106, per assicurare le condizioni di un lavoro di verifica condiviso e aderente al contesto di crisi inedito che gli enti locali si trovano a fronteggiare. Inoltre, a seguito dell’incontro con il Presidente Conte del 28 maggio scorso, il Governo si è impegnato a reperire ulteriori risorse a sostegno delle perdite di gettito degli enti locali, che appaiono prevedibilmente maggiori rispetto agli attuali stanziamenti.

La stessa norma ha previsto l'erogazione immediata di un acconto pari al 30% delle somme disponibili, che è avvenuta a cura del Ministero dell’Interno il 29 maggio scorso senza l’emanazione di uno specifico provvedimento, non richiesto dalla legge. Il riparto dell'acconto è stato definito sulla base di criteri semplificati, in proporzione delle entrate proprie risultanti dal sistema SIOPE al 31 dicembre 2019, come di seguito precisato:

  • entrate relative al Titolo I (Tributi), dalle quali sono esclusi gli incassi riferiti ai “Fondi perequativi” (tipologia 3), riguardanti il Fondo di solidarietà comunale, non considerati data la loro natura di trasferimenti e, dunque, fuori dal perimetro dei rischi di riduzione delle entrate dovuta all'emergenza in corso;
  • proventi di servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (tipologia 1 del Titolo III);
  • proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (tipologia 2 del Titolo III).

Una più approfondita analisi delle entrate registrate in SIOPE ha inoltre fatto emergere la presenza di un ridotto numero di Comuni con una quota non trascurabile di incassi 2019 ancora da regolarizzare. Di questi, 72 Comuni presentavano un ritardo nella regolarizzazione degli incassi 2019 superiore al 10% del complessivo ammontare. Per questi enti, trattandosi di una criticità in larga parte dovuta alle difficoltà operative emerse in questi difficili mesi, è stato effettuato un confronto con i rispettivi dati riferiti all'anno 2018, utilizzando questi ultimi nei soli casi in cui risultassero più favorevoli per la determinazione dell’acconto (64 dei 72 casi sopra menzionati). L’ammontare dell’acconto erogato è pari al 2,272% delle entrate registrate in Siope sopra descritte, il cui valore nazionale ammonta a circa 39,6 miliardi di euro.

Va infine ricordato che il riparto complessivo del fondo ex art. 106 dovrà avvenire entro il 10 luglio pv e che, per i motivi sopra menzionati, non è possibile stimare con precisione l’importo spettante a ciascun Comune. Una valutazione prudenziale ed approssimativa può essere effettuata rapportando l’importo ricevuto dal singolo ente a titolo di acconto (30%, 900 mln. complessivi) al totale del fondo (100%, 3 mld. complessivi) e riducendo prudenzialmente del 10/15% il risultato ottenuto. Tale risultato, che ha valore meramente indicativo, può tuttavia essere provvisoriamente considerato ai fini della formulazione delle previsioni o della verifica degli equilibri di bilancio, nelle more della determinazione definitiva del riparto.

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