È quanto dispone il nuovo articolo 13- bis, inserito dalla legge di conversione del Dl 113/2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Il provvedimento è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: questo passaggio potrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana. L'articolo 13 - bis dispone che il debitore decaduto alla data del 1º luglio 2016 dal beneficio della rateazione dei debiti a ruolo, concessa in data antecedente o successiva al 15 ottobre 2015, data di entrata in vigore del Dl 159/2015, può nuovamente rateare l'importo, finoa un massimo di 72 rate, fatti salvii piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscrittea ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino a un massimo di 72 rate mensili. Se le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60mila euro, che ha sostituito il precedente di 50mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione dei debitia ruolo può essere aumentata fino a 120 rate mensili. Per la concessione di questa maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. La nuova richiesta di rateazione va presentata, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. È possibile ottenere un nuovo piano di rateazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, nei casi di dilazioni concesse, a qualsiasi ti tolo, prima del 22 ottobre 2015. I debitori decaduti dai piani di rateazione dopo il 15 ottobre 2015e fino al 1° luglio 2016, che hanno definito gli accertamenti con adesioneo perché non hanno fatto ricorso contro gli stessi atti, possono ottenere con una semplice richiesta, da presentare a pena di decadenza sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state saldate. Le rate mensili nelle quali il pagamento viene dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale, a seguito di ricorso in commissione tributaria, di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può chiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, finoa un massimo di 72 rate.