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Entrate accertabili dalla notifica-Italia oggi

  • 05 Ago, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Le entrate da recupero dell'evasione fi scale possono essere accertate al momento della notifi ca dell'avviso di accertamento, indipendentemente da quanto quest'ultimo diventa defi nitivo.

L'importante chiarimento arriva dalla Commissione Arconet ed è contenuto nel resoconto della riunione tenutasi lo scorso 1° giugno. Rispondendo a un quesito dell'Anci, Arconet ha chiarito la portata dell'ultimo periodo del punto 3.7.1, del principio contabile applicato concernente la contabilità fi nanziaria (all. 4/2 del dlgs 118/2011). Esso recita che: «Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile, si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa defi nitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo)». Secondo Arconet, tale previsione riguarda in via transitoria le sole entrate che, prima dell'entrata in vigore delle nuove regole contabili, erano accertate per cassa. Solo per tali entrate il principio prevede la registrazione dell'entrata quando l'avviso di accertamento diventa defi nitivo. Viceversa, per le entrate accertate a decorrere dall'entrata in vigore del dlgs 118, l'accertamento è imputato all'esercizio in cui l'obbligazione diventa esigibile a seguito della notifi ca dell'avviso di accertamento e non da quando l'avviso diventa defi nitivo. Di fatto, si tratta della medesima disciplina che riguarda le entrate da sanzioni al codice delle strada. L'apertura (che aiuta molti enti in diffi coltà con il rispetto degli equilibri) è apparentemente circoscritta alle entrate gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico (ad esempio, la Tari). Tuttavia, si ritiene che valga anche per le entrate in autoliquidazione (come Imu e Tasi), per quanto concerne gli avvisi per infedele o omessa denuncia o per omesso o parziale versamento. In tali casi, quindi, possono essere accertate sull'anno anche le entrate derivanti da avvisi notifi cati entro il 31 dicembre, sebbene essi diventino defi nitivi solo nell'anno successivo. In tale prospettiva, l'esigibilità non viene meno neppure in presenza di un eventuale ricorso contro l'avviso di accertamento fatta salva la necessità di adeguare l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità.

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