Non può infatti essere considerato soggetto passivo dell'imposta, perché fino alla formale riconsegna dell'immobile non gode del suo possesso. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 218/16/2016 dell'8 luglio scorso (presidente e relatore Montanari). La vicenda trae origine da un provvedimento di diniego di rimborso Imu per l'anno di imposta 2012, notificato dal Comune a una società di leasing. In particolare, questa società aveva concesso in locazione un immobile a un'impresa, successivamente dichiarata fallita. Non avendo optato per il subentro, il curatore aveva quindi risolto il contratto di leasing. Ma alla decisione di scioglimento del contratto, non era seguita la riconsegna del bene, che era rimasto quindi nella disponibilità del fallimento per tutto il 2012. Nel dubbio della normativa, la società di leasing aveva comunque versato l'acconto dell'Imu dovuta per quell'anno (sebbene il fabbricato fosse ancora nel possesso del fallimento). In seguito, aveva però presentato al Comune istanza di rimborso della cifra pagata, sostenendo che l'imposta avrebbe dovuto essere a carico della locataria, nonostante il contratto fosse stato sciolto. La società aveva dunque richiamato, a tal proposito, le istruzioni contenute nel Dm 30 ottobre 2012, nonché la legge di Stabilità per il 2014 che - nell'ambito della Iuc (Imposta unica municipale che comprende Imu, Tasi e Tari) - aveva previsto che la Tasi fosse dovuta dal locatario per tutta la durata del contratto: intenden dosi come tale il periodo che intercorre tra la stipula e la riconsegna del bene al locatore (comprovata dal verbale di consegna).Questa norma, regolamentando il settore dell'imposizione immobiliare locale, doveva essere applicata anche in tema di Imu. Il Comune ha tuttavia notificato il diniego del rimborso dell'imposta versata, e così la società contribuente ha proposto ricorso in commissione tributaria. La Ctp di Reggio Emilia, pur discostandosi in parte dalle motivazioni addotte dalla società, ha accolto il ricorso e ha disposto l'eroga zione del rimborso Imu. Il collegio emiliano ha innanzitutto richiamato l'articolo 8, comma 2, del Dlgs 23/2011, il quale stabilisce che il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. Inoltre, l'articolo 9, comma 1, dello stesso decreto stabilisce espressamente che per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Il combinato disposto di tali norme fa si che possa essere considerato soggetto passivo dell'imposta solo il titolare di un diritto reale immobiliare che goda anche del possesso dell'immobile: senza quest'ultimo, infatti, non scatta il presupposto dell'imposta. Nel caso di specie, il contratto era stato rescisso dalla curatela fallimentare che non era più locataria. Ma l'immobile non era stato comunque riconsegnato al proprietario, che qundi non godeva del possesso. In sintesi, la società di leasing non poteva essere considerata soggetto passivo dell'Imu perché - nell'anno in contestazione - non godeva del possesso del fabbricato. Da qui l'accoglimento del ricorso della società, con conseguente erogazione del rimborso richiesto.