Tra l'altro le amministrazioni comunali possono avvalersi in qualsiasi momento dell'opzione di abbandonare la società pubblica, visti gli scarsi risultati prodotti e il malcontento che serpeggia tra essi, e di passare alla riscossione diretta o di affi dare in concessione l'attività ai soggetti iscritti all'albo ministeriale. Inoltre devono essere affrontati i problemi legati alle quote inesigibili e ai residui di gestione, vale a dire ai ruoli non riscossi affi dati fi no alla data di cessazione dell'incarico. Riscossione diretta e supporto. In alternativa alla riscossione tramite Equitalia i comuni hanno la facoltà, in base a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, di affi dare in concessione con gara l'attività ai concessionari iscritti all'albo ministeriale o di gestirla direttamente, magari avvalendosi dell'attività di supporto fornita da soggetti diversi dai concessionari, qualora abbiano difficoltà organizzative interne, dovute anche alla carenza di personale. Di recente, infatti, è stato ribadito che le attività di supporto all'accertamento e riscossione delle entrate locali, sia tributarie che extratributarie, possono essere affi date dai comuni anche alle società che non sono iscritte all'albo ministeriale, perché l'iscrizione è imposta solo per i soggetti ai quali le suddette attività vengono affi date in concessione. Con le attività di supporto, infatti, le amministrazioni comunali mantengono la titolarità, la direzione e il controllo dell'accertamento e della riscossione (Tar Puglia, prima sezione, sentenza 424/2016; Tar Lazio, seconda sezione, sentenza 5470/2016). Hanno precisato i giudici amministrativi che con l'attività di supporto il controllo e la responsabilità rimane in capo alla stazione appaltante, con l'assunzione di responsabilità «da parte del funzionario responsabile del comune su tutte le attività svolte dall'aggiudicataria» e i pagamenti devono essere effettuati su conti correnti postali intestati all'ente. Quindi, non vi è maneggio di denaro pubblico. Residui di gestione. Nel caso in cui l'ente non intenda più affidare l'incarico a Equitalia o, a maggior ragione, la chiusura del rapporto verrà sancita da una norma di legge, la società pubblica non sarà più legittimata a gestire l'attività di riscossione neppure per i ruoli o le quote consegnati negli anni pregressi. Del resto l'articolo 14 del decreto legislativo 112/1999, che disciplina i residui di gestione costituiti dalle entrate da riscuotere mediante ruoli, prevede espressamente che il concessionario cessato dalla titolarità del servizio sia tenuto a trasmettere i suddetti residui all'ente creditore, unitamente alle entrate che gli sono già state affi date e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento e il credito non si sia prescritto. Questo consentirà all'ente di affi dare l'incarico ad altri soggetti e di esperire nuove azioni esecutive. Quote inesigibili. Complesso è il rapporto anche per quanto concerne le quote inesigibili, vale a dire i ruoli affidati dai comuni da tempo immemorabile e dei quali hanno perso traccia. Ad oggi la prospettiva è che il concessionario della riscossione ha tempo per la presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità fi no al 2030, relativamente a quote affi date nel 2000. Peraltro, la legge di Stabilità 2015 (190/2014) ha ridotto i tempi per i controlli. È passato da 3 a 2 anni il termine per le verifi che sull'attività dell'agente della riscossione, il quale è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della comunicazione d'inesigibilità dei crediti. Naturalmente, questo termine non è opponibile qualora l'ente abbia già avviato le procedure di controllo. Altra novità negativa è che non sono più soggette all'attività controllo le quote di modesto valore iscritte a ruolo il cui importo non sia superiore a 300 euro.