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Il decreto enti locali ha dimenticato i rimborsi Tasi-Italia oggi

  • 08 Lug, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Dalla lettura del decreto enti locali (dl 113/2016), pubblicato in Gazzetta Uf? ciale il 24 giugno scorso, si evincono, in prima battuta, i risparmi di spesa conseguiti nel 2015. Il decreto è un mix di articoli che «redistribuiscono ricchezza», articoli che disapplicano altre norme, articoli che prorogano termini e scadenze ? ssati da precedenti leggi, articoli che rilanciano speci? ci settori e articoli che alleggeriscono i vincoli di ? nanza pubblica.

Ma una particolare attenzione dovrebbe essere prestata, prima della sua conversione in legge, al tema degli equilibri di bilancio e del riparto del fondo di solidarietà comunale. Infatti, entro il 31 luglio 2016, i comuni sono obbligati a tornare in consiglio per approvare la manovra di salvaguardia degli equilibri e di assestamento del bilancio di previsione 2016/2018; nel contempo gli uf? ci ? nanziari stanno facendo i conti sul volume dei mancati trasferimenti a titolo di fondo di solidarietà comunale in sostituzione delle imposte locali abrogate con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015). Facciamo un passo indietro. Con il comma 17 dell'articolo unico della legge 208/2015, sono state abrogate la Tasi sull'abitazione principale e alcune componenti dell'Imu (terreni agricoli, imbullonati). Il legislatore ne ha previsto il ristoro basando le proprie stime, in fase di predisposizione del bilancio dello stato 2016, sui gettiti conseguiti dai comuni e rilevabili attraverso l'Agenzia delle entrate. Correttamente, non si poteva fare diversamente al momento della predisposizione degli stanziamenti da rendere disponibili a favore dei comuni. Ma oggi, a distanza di sei mesi dall'approvazione della legge di stabilità, e trascorsa la scadenza del 16 giugno relativa a quel che resta dell'Imu e della Tasi, nell'occasione della manovra di salvaguardia degli equilibri, si è forse in grado di comprendere meglio lo stato dei propri conti. Il legislatore, molto probabilmente, non ha messo in conto che i cittadini, non sempre per loro colpa, non provvedono a versare quanto dovuto entro i termini previsti dalla legge (16 dicembre 2015, nel caso di specie). Poi ci sono quelli che non versano nulla; l'evasione ? scale, compresa quella locale, è ? siologica, anche se con percentuali diverse nei differenti territori. Si potrebbe parlare di sperequazione ? scale e, quindi, di necessità di redistribuire il mancato gettito a quei comuni in grado di quanti? carlo e dimostrarlo. Certo sarebbe utopistico, ma interessante da realizzare, chiedere allo stato la restituzione, in termini di fondo di solidarietà comunale, del valore degli atti di accertamento della Tasi afferente al 2014 e 2015; più realistica è, invece, la legittima richiesta di aggiornamento delle somme che, agli atti dell'Agenzia delle entrate, sono di competenza dei comuni. Non è anomalo il fenomeno del tardivo versamento. Restando sulla Tasi, ma il ragionamento e il principio sono validi anche per le altre tasse locali abrogate, potrebbero essere numerosi gli enti che alla data odierna hanno incassato somme più alte rispetto alla quanti? cazione e attribuzione del Fondo di solidarietà comunale fatta dal ministero dell'economia e dal ministero dell'interno a marzo scorso. E allora, perché non appro? ttare di questo decreto per aggiornare le spettanze dei comuni ? La dotazione del fondo stanziata con il bilancio dello stato è stata incrementata a decorrere dal 2016 di 3.767,45 milioni di euro; in parallelo è stata modi? cata anche la contribuzione dei comuni attraverso parte del gettito dell'Imu. L'unica certezza, già scritta dal legislatore nel comma 17 (legge di Stabilità), è il testo della norma, infatti: «L'incremento per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015». È lo stesso legislatore che stabilisce un ristoro pari al «gettito effettivo relativo al 2015». Pertanto, ci sarebbero tutti gli elementi per adeguare le dotazioni a favore dei comuni, aggiornando il dato alla data di conversione in legge del decreto, o quanto meno riportandola alla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto stesso. A margine, ci sono i ragionamenti sulla capacità ? scale e i fabbisogni standard. E proprio sulla base del concetto di capacità ? scale, sin da ora si dovrebbe provvedere a stanziare le ulteriori somme per ristorare i comuni che, sulla base di accertamenti divenuti de? nitivi, dimostrano che il mancato gettito della Tasi 2015 non è solo quello relativo al gettito misurato a ? ne 2015, ma è quello che tiene conto del totale complessivo che il comune avrebbe dovuto incassare, a prescindere dal livello di evasione ed elusione del territorio amministrato. Le scadenze della salvaguardia e quella di conversione del decreto in legge non coincidono, ma c'è sempre tempo per garantire i reali gettiti e restituire agli enti locali, anche se sotto altra forma, quella autonomia ? nanziaria che la Costituzione riconosce.

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