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Imu e Tasi, spazio al ravvedimento-Sole 24ore

  • 17 Giu, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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La legge di Stabilità 2016 ha anticipato dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs 158/2015), che ha previsto sanzioni più favorevoli per gli omessi pagamenti di Imu e Tasi (come anche di Tari, oltre che di Irpef, Ires, Irap, Iva).

Riformulate anche le penalità applicabili con l'istituto del ravvedimento ope­ roso: è stata dimezzata la sanzione ordinaria del 2% al giorno, applicabile per i primi 14 giorni dopo la violazione, e quella ordinaria del 30% peri versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicabile alla Iuc grazie all'articolo 1, comma 695, della legge 147/2013). Relativamente alla Iuc (Imu, Tasi e Tari), resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti del sistema sanzionatorio (articolo 1, comma 700, legge 147/2013): la potestà regolamentare generale delle entrate dei Comuni, introdotta dall'articolo 52 del Dlgs 446/97, infatti, vale anche per quel che riguarda le sanzioni dei tributi locali (nota Ifel del 31 gennaio 2011). Per l'omesso o insufficiente pagamento della prima rata 2016 dell'Imu e della Tasi, quindi, la sanatoria, tramite ravvedimento operoso, dal 17 giugno 2016 al 30 giugno 2016 può beneficiare della riduzione ad un decimo della nuova sanzione ordinaria dell'1% al giorno (ravvedimento sprint). Per ogni giorno di ritardo si paga lo 0,1% (1% /10). Dal primo al 16 luglio, invece, il ravvedimento prevede una sanzione dell'1,5% (15%/10)e dal 17 luglio al 14 settembre 2016 (90° giorno dall'omissione o dal ritardo del pagamento) è dell'1,67% (15%/9). Infine, come prima, si applica il 3,75% (30%/8), se il pagamento avviene dal 15 settembre 2016 fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione quindi, entro il 30 giugno 2017, per l'omesso pagamento della prima rata Imu e Tasi 2016, scadente il 16 giugno 2016. Per l'Imu e la Tasi (come per la Tari), pertanto, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Nell'esercizio della sua potestà regolamentare il Comune può stabilire, comunque, altre ipotesi di ravvedimento operoso. Queste regole, in vigore dal primo gennaio 2016, sono applicabili anche per le violazioni commesse prima di tale data (anche per gli accertamenti già emessi, tranne quelli divenuti definitivi).L'ingorgo di pagamenti e adempimenti

A CURA DI Luca De Stefani 28 FEBBRAIO Presentazione del modello Iva autonomo e certificazioni uniche Entro il 28 febbraio di ogni anno va presentata la dichiarazione Iva autonoma relativa all'anno precedente, per evitare l'invio della comunicazione dati Iva. Per i modelli a debito Iva, l'invio anticipato (rispetto alla scadenza ordinaria del 30 settembre) è possibile solo se si paga il saldo Iva entro il 16 marzo 16 GIUGNO Pagamento di Unico e della prima rata di Imu e Tasi Entro il 16 giugno di ogni anno scade il pagamento dei saldi per l'anno precedente e degli acconti per l'anno in corso di tutte le imposte e i contributi previdenziali risultanti dai modelli Unico, Irap e Iva (se inserita nella dichiarazione unificata), relativi all'anno precedente, oltre che il versamento della prima rata Imu e Tasi 30 SETTEMBRE Presentazione delle dichiarazioni dei redditie Irap Entro il 30 settembre di ogni anno scade la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditie Irap, comprensive del modulo degli studi di settoreo dei parametri. Quest'anno si potrà ancora presentare in Unico la dichiarazione Iva annuale, ma dal prossimo anno questa sarà solo autonomae dovrà essere presentata entro il mese di febbraio 16 E 27 DICEMBRE Pagamento del saldo Imu e Tasi e dell'acconto Iva Entro il 16 dicembre scade il pagamento dei saldi Imu e Tasi per l'anno in corso preceduto ­ il 30 novembre ­ dal pagamento del secondo acconto per l'anno in corso delle imposte e contributi risultanti dai modelli Unico e Irap e seguito, il 27 dicembre, dall'acconto Iva per l'ultimo mese o trimestre dell'anno

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