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Imu e Tasi, dieci giorni per l'acconto Esoneri per gli inquilini residenti-La Stampa

  • 06 Giu, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Imu e Tasi chiamano alla cassa milioni di italiani. Il 16 giugno scadrà il termine per l'acconto delle imposte sugli immobili. Qualche novità, introdotta negli ultimi mesi, potrebbe alleggerire il conto.

Non è però semplice muoversi nel ginepraio di nuove regole: c'è il rischio di perdersi possibili sconti o di fare errori. Ecco cosa c'è da sapere. Via l'Imu per gli inquilini La prima casa, da quest'anno, è finalmente libera da Imu e Tasi. Oltre all'Imu, che è stata cancellata già nel 2013, l'abitazione principale adesso è, infatti, sollevata anche dal pagamento della Tasi (a patto che non sia di lusso e quindi accatastate come A1, A8 e A9). E' forse questa la novità più importante di quest'anno per i contribuenti alle prese con le imposte sugli immobili. Non tutti sanno però che questa esenzione è stata estesa anche all'inquilino, a condizione che risieda nell'immobile e decida di destinarlo a sua abitazione principale. La nuova regola vale anche per l'utilizzatore (o detentore) che destina l'unità ad abitazione principale. Va ricordato che all'inquilino spetta soltanto una quota della Tasi sull'immobile, compresa tra un minimo del 10 e un massimo del 30% dell'imposta, in base a quanto deciso dal Comune. La parte restante di questa tassa spetta al proprietario. Con le novità introdotte da quest'anno, l'inquilino residente è stato liberato dal pagamento di questo piccolo contributo. Il proprietario invece continuerà a pagare (tra il 90 e il 70%). È chiaro che se invece l'inquilino non risiede nell'immobile affittato, deve versare la Tasi nella misura stabilita dal re golamento comunal e, quindi tra il 10% e il 30% dell'ammontare della stessa. Lo sconto a ostacoli Molte volte, l'appartamento comprato con tanti sacrifici dai genitori negli anni finisce per diventare l'abitazione principale dei figli. In questo caso, da quest'anno, scatta una riduzione del 50% sulla Tasi. Pagheranno, infatti, soltanto metà tassa quei genitori (o viceversa quei figli) che hanno concesso l'immobile in comodato gratuito alla prole (o al contrario quei figli che l'hanno data ai genitori). I paletti però sono davvero tanti. Questa nuova regola vale, infatti, soltanto per i parenti in linea diretta di primo grado e quindi il beneficio è solo tra genitori e figli. Niente da fare quindi se il comodato è tra fratelli o se riguarda i nipoti. La platea insomma è molto ristretta e in più per accedere al beneficio occorre presentare i pezzi di carta giusti che, oltre a essere molto costosi, limitano ancora di più il campo. Serve, infatti, un contratto di comodato che sia registrato secondo legge. L'imposta di registro non è da poco visto che bisogna sborsare ben 200 euro. Inoltre questo contratto deve essere stato registrato a inizio anno, in alternativa si può chiedere il ravvedimento operoso che costa altri soldi ancora. Inoltre c'è anche un groviglio di residenze da mettere nei calcoli: il comodante proprietario dell'immobile, prendiamo l'ipotesi del genitore, deve essere residente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile. Inoltre il comodatario, quindi in questa ipotesi il figlio, deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione data in comodato. In pratica genitori e figli devono essere «quasi» vicini di casa. C'è, poi, soltanto un'abitazione che può portare a questa agevolazione: la norma dice infatti che oltre all'immobile dato in comodato, il comodante, può possedere soltanto un'altra abitazione nel Comune di sua residenza e adibito a propria abitazione principale. Sono quindi esclusi immobili terzi magari assegnati in comodato a un secondo figlio, oppure il caso del genitore che risiede in un Comune confinante con quello dell'abitazione concessa in comodato, in un'altra città o all'estero. Anche chi affitta l'immobile a canone concordato potrà pagare meno Imu e Tasi. Da quest'anno, infatti, è previsto una riduzione del 25% su queste due imposte a chi decide di applicare un contratto calmierato.16

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