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TARI, esenzione per magazzini e aree produttive di rifiuti speciali

  • 09 Dic, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n.2/DF/2014, ha evidenziato che sono esenti dalla TARI i magazzini delle imprese (anche quelli intermedi di produzione e quelli destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti) e le aree scoperte "asservite al ciclo produttivo" che generano rifiuti speciali "in via continuativa e prevalente".

La risoluzione è fondata principalmente su di un principio importante, quello che i Comuni hanno autonomia regolamentare sull'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e sulla conseguente applicazione della TARI, ma tale autonomia va intesa come limitata ad aggiungere eventualmente spazi di esenzione rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.
L'esenzione per le attività che producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali ha la finalità di evitare il rischio di iniqua duplicazione di costi per le imprese che hanno già l'onere di smaltire a proprie spese tali rifiuti.

Per fruire dell'esenzione TARI è obbligatorio dimostrarne l'avvenuto trattamento conforme alla normativa vigente. L'esenzione TARI non è automatica, tocca all'impresa chiedere l'esonero fiscale fornendo le documentazioni che comprovano l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilabili in conformità alla normativa in vigore.

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