L'articolo 2 del suddetto decreto stabilisce che: sono esenti i terreni agricoli dei comuni situati ad un'altitudine di 601 metri ed oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istat. Sono esenti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri, sulla base del medesimo Elenco.
In allegato è possibile scaricare il testo del Decreto interministeriale del 28 novembre.