È vero che quest'anno lo spazio di manovra è quasi inesistente per via del blocco degli aumenti previsto dalla legge di stabilità 2016, quindi si potrebbe fare affidamento sul principio di «ultrattività» delle aliquote e tariffe dell'anno precedente (comma 169 della Finanziaria 2007), applicando così lo stesso regime del 2015. Tuttavia la Tari è esclusa dal blocco degli aumenti e necessita comunque di un piano finanziario propedeutico all'adozione della delibera tariffaria, che segue l'andamento dei costi, per cui è difficile che la situazione resti invariata da un anno all'altro. Non dovrebbe invece sussistere alcuna necessità di approvare aliquote Imu, potendo continuare ad applicare quelle del 2015. La situazione più critica si ha invece per la Tasi, non tanto perché il tributoè correlato al finanziamento dei servizi comunali indivisibili anch'essi soggetti a oscillazione di costi (che andrebbero indicati ogni anno), ma principalmente per definire il perimetro di alcune novità introdotte dalla legge di stabilità 2016. In primo luogo, è necessario adottare una delibera "confermativa" nel caso in cui il Comune intenda mantenere la maggiorazione dello 0,8 per mille già adottata nel 2015. Ma occorre fare attenzione, perché se il Comune ha usato tutto lo 0,8 per le abitazioni principali, nel 2016 questa aliquota non è più confermabile, perché limitata «agli immobili non esentati», né è possibile spostarla su altre fattispecie non previste nel 2015, poiché in tal caso si violerebbe "indirettamente" il blocco degli aumenti. Un'altra questione potrebbe poi sorgere sul nuovo regime di favore previsto per i fabbricati "merce", consistente nell'applicazione di un'aliquota Tasi ridotta pari all'1 per mille con possibilità di arrivare fino al 2,5 per mille o di azzerarla del tutto. Si tratta però di una norma a regime, mentre per il 2016 occorre considerare la sospensione degli aumenti. In particolare, se il Comune ha stabilito nel 2015 un'aliquota Tasi per gli immobilimerce superiore al 2,5 per mille, nel 2016 dovrebbe adottare una delibera "ricognitiva" che individua la nuova aliquota (sempre entro il 2,5 per mille) anche per evitare dubbi interpretativi. Qualcuno potrebbe infatti sostenere che la norma della legge di stabilità 2016 neutralizza l'efficacia della vecchia delibera e rende automaticamente applicabile l'aliquota dell'1 per mille prevista dalla legge. Sempre sulla Tasi, infine, l'esonero dell'abitazione principale, anche per gli inquilini, potrebbe creare un corto circuito con il principio di ultrattività delle aliquote 2015, specie per i Comuni che hanno stabilito di applicare il tributo solo alle abitazioni principali e fattispecie assimilate. In tal caso è chiaro che nel 2016, per via dell'esonero, la Tasi nonè dovuta da nessuno, ma qualche contribuente potrebbe continuarea pagare erroneamente in base alle aliquote del 2015 (tuttora presenti sul sito del Mef) costringendo poi il Comune ad effettuare i rimborsi. Per evitare che ciò accada, ma anche per ragioni di trasparenza e correttezza nei confronti dei contribuenti, è opportuno che l'ente adotti una delibera Tasi ad aliquota zero. Potrebbe sembrare un paradosso, ma è l'unica soluzione possibile per eliminare qualsiasi dubbio applicativo.