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Rimborsi Imu entro settembre- Sole 24ore

  • 15 Apr, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Con circolare 1/DF di ieri il Dipartimento detta le prime istruzioni per i rimborsi dei tributi comunali, sulla base del decreto interministeriale approvato il 24 febbraio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.

La circolare precisa che il decreto riguarda tuttii tributi comunali, ma prioritariamente disciplinai rimborsi relativi all'Imu, alla maggiorazione Tares, e alle imposte immobiliari delle province di Bolzano e Trento. Finalmente viene messo per iscritto la data entro la qualei contribuenti riceverannoi rimborsi dell'Imu 2012 e annualità seguenti. Nella circolare si precisa chei Comuni dovranno caricarei provvedimenti di rimborso già perfezionati su un'applicazione che verrà resa disponibile sul portale del federalismo entro il 28 aprile. Il caricamento dovrà avvenire nei successivi 60 giorni, quindi entro il 27 giugno 2016 e lo Stato effettuerà il rimborso degli importi dovuti entro i 90 giorni successivi, riconoscendo sugli importi dovuti gli interessi legali. Quindi, entro il 25 settembre 2016 i contribuenti riceveranno finalmente i rimborsi, tramite accredito sul conto, se hanno fornito il proprio codice Iban o, in assenza di questo, tramite assegno circolare emesso dalla Banca d'Italia o contante da riscuotere presso la Banca d'Italia. Molto importante è la precisazione relativa ai rimborsi effettuatia Comuni incompetenti, che obbligavano il contribuente a richiedere il rimborso al Comune incompetenteea subire un atto di accertamento per omesso versamento da parte del Comune competente. Ora la normativa, impone al Comune incompetente di riversare le somme a quello competente, entro 180 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La circolare precisa poi che la disposizione ha portata generale edè quindi valida per tuttii tributi locali. La richiesta di riversamento può essere attivata su semplice comunicazione del contribuente ma anche d'ufficio direttamente dal Comune. Va comunque, precisato, che la normativa si riferisce ai versamenti erronei effettuati direttamente dal contribuente e non al diverso caso dell'errata digitazione del codice catastale nell'F24 da parte dell'operatore bancario o postale. In questo caso occorre procedere con una richiesta rivolta all'operatore per la correzione dell'F24. In generale, si ricorda che le domande di rimborso, sia della quota statale che di quella comunale, devono essere presentate al Comune entro 5 anni dal versamento. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento complessivo corretto, e quindi non vi sia nulla da restituire, ma abbia versato allo Stato una quota di competenza comunale, e viceversa, occorre invece presentare una semplice comunicazione. Ricevuta l'istanza di rimborso o la comunicazione, il Comune deve verificarne la fondatezza entro 180 giorni. Nel caso in cui spetti il rimborsoo comunque venga accertata l'avvenuta compensazione annuale tra quota statalee quota comunale, il Comune deve comunicare al Mef, l'importo totale, la quota da rimborsare a proprio carico e quella a carico dello Stato. Le sommea carico dei Comuni sono rimborsate secondo le modalità già previste dalla legge 296/2006, come di fatto è già avvenuto da tempo per l'Imu di competenza comunale. Per le quote di competenza statale è previsto che sia lo Stato a provvedere direttamente alla restituzione, ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria. Nel caso di somme erroneamente versate al Comune ma di competenza statale, il Comune deve provvedere al riversamento a favore dello Stato.

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