Se è stata presentata in catasto l'autocerti? cazione che attesta la sussistenza dei requisiti di legge entro il 30 settembre 2012, al titolare dell'immobile rurale spetta l'esenzione Ici anche per i cinque anni precedenti. Alla stessa agevolazione hanno diritto i possessori di fabbricati strumentali censiti nella categoria D/10, perché l'inquadramento in questa categoria certi? ca la loro ruralità. È quanto ha stabilito la commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia (67), con la sentenza n. 1014 del 22 febbraio 2016. Per i giudici d'appello, l'inserimento dell'annotazione di ruralità negli atti catastali attesta i requisiti «a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda», se prodotta entro il 30 settembre 2012. Secondo la commissione regionale «per i fabbricati aventi funzioni produttive connesse alle attività agricole è acclarato il requisito della ruralità se censiti nella categoria D/10». Per gli immobili strumentali non accatastati nella suddetta categoria, invece, la ruralità va riconosciuta in presenza della «speci? ca annotazione ottenibile mediante domanda all'Agenzia del territorio». La retroattività delle domande di variazione. Va sottolineato che la normativa sui fabbricati rurali è piuttosto confusa. Nel corso di questi ultimi anni ci sono stati vari interventi normativi e giurisprudenziali che hanno contribuito a creare dubbi e incertezze. Da ultimo l'articolo 2, comma 5-ter del dl 102/2013, in sede di conversione in legge (124/2013), ha stabilito che le domande di variazione catastale, presentate dagli interessati per ottenere l'annotazione di ruralità degli immobili, hanno effetto retroattivo per i cinque anni antecedenti. L'ef? cacia di questa disposizione di interpretazione autentica può arrivare ? no all'anno d'imposta 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011. Il decreto del ministero dell'economia e delle ? nanze del 26 luglio 2012 ha chiarito quali adempimenti devono porre in essere i titolari dei fabbricati interessati a ottenere l'annotazione negli atti catastali della ruralità, al ? ne di fruire anche per l'Imu delle agevolazioni. Per quest'ultimo tributo sono escluse dai bene? ci le unità immobiliari utilizzate come abitazione. Il contrasto sulla categoria catastale. Di recente, la commissione tributaria regionale di Cagliari, quarta sezione, con la sentenza n. 29 dell'1 febbraio 2016, ha stabilito che per il riconoscimento dell'esenzione Ici per i fabbricati rurali strumentali non conta la categoria catastale. L'immobile va considerato rurale se utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci. La regola vale non solo per l'Ici ma anche per l'Imu. A conforto di questa interpretazione viene richiamata nella sentenza una pronuncia della Cassazione (16979/2015). Sull'ef? cacia da attribuire alla categoria catastale, per fruire dell'esenzione dall'imposta municipale, non è però stata ancora trovata una soluzione condivisa nella giurisprudenza di legittimità e di merito, anche per via dei continui cambiamenti normativi riguardo al trattamento ? scale dei fabbricati rurali. In realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Ctr di Cagliari, la posizione assunta dalla Cassazione dopo la pronuncia a sezioni unite (18565/2009) è stata sempre quella di legare l'esenzione Ici alla categoria catastale. Da ultimo, anche con l'ordinanza 22195/2015 ha riconosciuto l'esenzione Ici solo per i fabbricati inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati a abitazione, o D/10, se strumentali all'esercizio dell'attività agricola.