Sia nella procedura della assegnazione agevolata dei beni immobili ai soci sia nella trasformazione della società in società semplice, il valore normale degli immobili può essere determinato in misura pari a quello risultante moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti determinati ai fini dell'imposta di registro (articolo 1, comma 117 della legge n. 208/2015). Le società commerciali proprietarie di terreni agricoli concessi in affitto sono molto interessate alla procedura della assegnazione e ancor più alla trasformazione in società semplice allo scopo di estromettere dalla sfera dell'impresa commerciale il bene terreno altrimenti sempre suscettibile di generare plusvalenza in caso di vendita. Si presenta, tuttavia, il problema delle modalità di determinazione del valore catastale degli immobili (terreni agricoli e fabbricati rurali) da contrapporre al costo di acquisto al fine di determinare la plusvalenza tassabile con l'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo in due anni nell'ultimo triennio). Per i terreni agricoli la regolaè la moltiplicazione del reddito dominicale per il coefficiente 112,5 ovvero il coefficiente 90 dopo aver rivalutato la rendita del 25 per cento. Normalmente i terreni agricoli sono dotati di fabbricati rurali classificati catastalmente nella categoria A per quelli abitativi,o nella categoriaCoD per quelli strumentali; nei casi più ricorrenti i fabbricati rurali strumentali sono classificati nella categoria catastale D10. A queste costruzioni è attribuita la rendita catastale che è necessaria per la determinazione della base imponibile ai fini di Imu e Tasi ricordando però che le costruzioni agricole strumentali sono escluse da Imu. Ma si pone il problema di stabilire se nella determinazione del valore catastale degli immobili in sede di assegnazione o trasformazione agevolata si debba assumere anche la rendita catastale delle abitazioni rurali e dei fabbricati agricoli strumentali da moltiplicare per gli appositi coefficienti (126 per le abitazioni, 63 per i fabbricati di categoria D eccetera). Sulla base della prassi corrente la rendita catastale dei fabbricati rurali dovrebbe essere ignorata al fine della valutazione automatica dei terreni agricoli. Infatti, la circolare del ministero delle Finanze n. 50 del 20 marzo 2000 precisa, con molta chiarezza, che la rendita catastale attribuita ai fabbricati rurali assume rilevanza fiscale soltanto dal momento in cui le predette costruzioni perdono il requisito di ruralità . Infatti, precisa il ministero delle Finanze, fintanto che permane la natura di fabbricato rurale ai sensi dell'articolo 9 del Dl n. 557/1993, il reddito dominicale esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti a condizione che tali costruzioni assolvano la loro funzione strumentale alla attività agricola. Quindi se ai fini della determinazione del valore di un terreno, si assumesse anche la rendita catastale delle costruzioni, si verificherebbe una duplicazione di valore tenuto conto che il reddito dominicale è assorbente anche del valore dei fabbricati. Il principioè stato confermato dalle Entrate con la risoluzione n. 207/E del 6 agosto 2009 in materia di imposta di successione (la base di calcolo è sempre riferita all'articolo 52 del Dpr n. 131/1986), la quale confermando il principio espresso dalla circolare n. 50/2000, ribadendo che ai fini della determinazione della base imponibile il fabbricato rurale deve essere indicato con valore pari a zero. Tenuto conto che per la assegnazione agevolata o la trasformazione in società semplice le agevolazioni fiscali sono importanti e non devono essere compiuti errori, è necessaria una riconferma da parte dell'agenzia delle Entrate.