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Esenzioni Ici e Imu tra enti non profit- Italia oggi

  • 05 Feb, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Nella recente sentenza n. 25508 del 18/12/2015 la Corte di cassazione ritiene ammessa l'esenzione Ici (e quindi Imu) all'immobile posseduto da un ente non commerciale concesso in comodato gratuito ad altro ente non commerciale, il quale vi svolga una delle attività  meritevoli definite dall'articolo 7, comma 1, lettera i), dlgs n. 504/1992.

. Seppure i giudici siano consapevoli che l'orientamento della Corte, per il godimento dell'esenzione, sia ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore, il collegio ritiene che tale vincolo sussita solo nel caso in cui il rapporto tra i due enti sia regolato da un contratto di locazione di tipo oneroso proprio perchè©, analizzando le fattispecie che hanno dato luogo alle numerose pronunce in tal senso, si può verificare che si trattava sempre di ipotesi di locazione. Nel caso in cui il diritto all'utilizzo dell'immobile discenda da un contratto di comodato gratuito e tra i due enti sussista un rapporto di stretta strumentalità  nella realizzazione dei medesimi fini istituzionali, allora l'esenzione per il comodante sarebbe del tutto legittima, il tutto coordinandosi con la risoluzione Mef n. 4/df del 4/3/2013. In una precedente sentenza (n. 3843/2013), la stessa Corte aveva analizzato un caso simile ove il rapporto tra ente possessore ed ente utilizzatore era regolato da un contratto di comodato. Nello specifico la Corte negava la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità  dell'esenzione proprio a causa della mancata coincidenza tra possessore ed utilizzatore, a nulla valendo la gratuità  del contratto. L'esenzione venne negata anche se l' «ente proprietario continuava a realizzare le finalità  istituzionali di ricettività  e ricreazione attraverso altro ente differente, senza che il nesso col bene potesse ritenersi del tutto cessato », a una prima lettura verrebbe, quindi, a mancare il diritto all'esenzione anche nel caso in cui il rapporto tra i due enti sia di «stretta strumentalità  » come asserito nella sentenza n. 25508/2015. Nell'ultima sentenza la Corte ha però precisato che il giudice non può limitarsi a negare il beneficio solo in forza del principio di coesistenza nel medesimo soggetto del duplice ruolo di possessore ed utilizzatore, ma nel caso (e solo in nel caso) l'utilizzo dell'immobile sia regolato da un rapporto di comodato tra gli enti che soddisfano entrambi la natura non commerciale, occorre approfondire il rapporto tra gli enti stessi verificando se l'attività  istituzionale del comodatario è una diretta attuazione dei compiti istituzionali del comodante, ricercando sia la «compenetrazione » tra essi ma anche la medesima «architettura strutturale ». La Corte dunque è ben lungi dal ritenere indifferentemente esenti da Ici ed Imu tutti gli immobili ove il rapporto tra possessore e utilizzatore, entrambi enti non commerciali, sia regolato dal comodato gratuito. Occorre, invece, una verifica del rapporto tra gli enti stessi.

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