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Meno Imu e Tasi per le imprese- Italia oggi

  • 02 Feb, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Imu e Tasi più leggere per le industrie.

I macchinari imbullonati, infatti, non rientrano più nel calcolo della rendita catastale e non sono dunque più soggetti alle imposte locali. Essenziale, però, sarà  presentare una dichiarazione di variazione in catasto entro il prossimo 15 giugno. Questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con una circolare sulle modifiche apportate dalla legge di Stabilità  2016.a pag. 28 Imu e Tasi più leggere per le industrie. I macchinari imbullonati non rientrano più nel calcolo della rendita catastale e non sono più soggetti alle imposte locali. Turbine, aerogeneratori, altoforni, grandi trasformatori e altri impianti funzionali al processo produttivo, infatti, non devono essere presi in esame nel processo estimativo di industrie, centrali o stazioni elettriche e non contribuiscono più alla determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E. Già  da quest'anno la nuova regola comporterà  una riduzione delle imposte locali, se i titolari degli immobili interessati presenteranno una dichiarazione di variazione in catasto entro il prossimo 15 giugno. Lo afferma l'Agenzia delle entrate con la circolare 2/E di ieri. Dal 1 ° gennaio scorso come previsto dall'articolo 1 della legge di Stabilità  2016 (208/2015) i macchinari imbullonati non concorrono alla determinazione della rendita catastale per i fabbricati a destinazione speciale iscritti nelle categorie D ed E e non sono più soggetti a imposizione. In particolare, precisa l'Agenzia, l'art. 1, co. 21, «ridefi nisce l'oggetto della stima catastale per gli immobili » e prevede quali «siano gli elementi - tipicamente di natura impiantistica - da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifi co processo produttivo ». L'Agenzia, però, chiarisce che non si tratta di una norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi per gli anni pregressi. Per assicurare un'uniformità  di trattamento tra le unità  immobiliari già  iscritte in catasto e quelle di nuova costruzione, si dà  la possibilità  di presentare atti di aggiornamento catastale per ricalcolare la rendita degli immobili già  censiti «attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale ». Gli effetti fi scali delle variazioni catastali retroagiscono al 1 ° gennaio 2016, «laddove presentate in catasto entro il 15 giugno 2016, ancorchà© registrate in banca dati in data successiva al predetto termine ». Dal 2016, dunque, sono esclusi dalla stima diretta catastale macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo. Ricorda la circolare che non devono più essere considerate «quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifi che funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità  comunque apprezzabile, anche in caso di modifi ca del ciclo produttivo svolto al suo interno ». Componenti da non valutare «indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale ». Va invece incluso nella stima catastale il suolo, vale a dire la porzione di terreno su cui ricade l'unità  immobiliare. Quindi, le aree coperte, il sedime delle costruzioni costituenti l'unità  immobiliare, nonchà© le aree scoperte, accessorie e pertinenziali. Allo stesso modo vanno valutate le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi come, ad esempio, impianti elettrici e di areazione, ascensori, montacarichi e scale mobili. Nel concetto di costruzioni, si legge nella circolare, rientra «qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità , della stabilità , della consistenza volumetrica, nonchà© della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate ». Con quest'ultimo intervento legislativo viene superata del tutto la previsione contenuta nell'art. 1, comma 244, della legge di Stabilità  2015 (190/2014) che aveva indicato le modalità  tecnico-estimative per la determinazione della rendita catastale delle unità  immobiliari destinate alle attività  industriali e aveva previsto che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, l'art. 10 del rdl 652/39 si applicasse in base alle istruzioni fornite dall'Agenzia del territorio con circolare 6/2012. Questa aveva dettato le linee per individuare e valutare le componenti impiantistiche aventi rilevanza catastale. Per gli impianti eolici, per esempio, in passato l'Agenzia (circolare 14/2007) aveva ritenuto elementi costitutivi edifi ci, aree, generatori della forza motrice, dighe, canali adduttori o di scarico, rete di trasmissione e di distribuzione merci.

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