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Comodato, base imponibile ridotta- Italia oggi

  • 02 Feb, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Possibile abbattimento della base imponibile Imu per la concessione in comodato di un'abitazione dal genitore al figlio, anche se il concedente possiede un terreno o un immobile strumentale.

E rimborsi della quota statale Imu con software specifico, restando valide le istanze già  presentate dai contribuenti. Queste alcune delle risposte fornite dal dipartimento delle finanze del Mineconomia nel corso di recenti convegni che, presumibilmente, saranno inserite in una circolare di prossima emanazione. Una precisazione attesa riguarda la nozione di immobile indicata dal legislatore, nel caso di concessione in godimento di una casa a parenti, stante il fatto che l'abbattimento è precluso in presenza di altri immobili posseduti a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Per le Finanze la norma di favore è sempre applicabile in assenza di ulteriori immobili a destinazione abitativa, viste le finalità  dell'agevolazione riconosciuta, con la conseguenza che se il concedente possiede un terreno agricolo o un negozio in comproprietà  con i parenti, la situazione non preclude l'abbattimento del 50% della base imponibile, ai fini del tributo locale. Non solo. Se l'unità  abitativa è inquadrabile tra gli immobili storici e/o artistici, l'agevolazione appena indicata si cumula con l'ulteriore riduzione del 50%, dovendo versare sul 25% della base imponibile; è inevitabile che la cumulabilità  delle agevolazioni non è possibile in presenza di immobili classati nelle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, giacchà© il comma 3, art. 3, dl 201/2011, ne esclude la riduzione del 50% della base imponibile. Sugli imbullonati (si veda altro articolo in pagina sui chiarimenti delle Entrate), è stato solo precisato che il fatto che, in presenza di un impianto fotovoltaico, l'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo, non ha alcuna valenza ai fini catastali, risultando rilevante la valutazione oggettiva. Il dipartimento conferma che la Tasi, per il periodo fallimentare, deve essere versata, in base alle regole ordinarie, come stabilite dalla procedura fallimentare, che gli alloggi sociali sono equiparati alle abitazioni principali, con l'applicazione delle relative agevolazioni, se rispettano i requisiti indicati dal dm 22/04/2008 del ministro delle infrastrutture e che nelle locazioni immobiliari, in presenza di canone concordato (l. 431/1998), per effetto delle novità  introdotte dalla Stabilità  2016, i tributi locali (Imu e Tasi) sono ridotti del 25%, anche se scontano aliquote agevolate deliberate dai comuni (per esempio, 7,6% per abitazione principale dell'inquilino), con obbligo di presentazione della relativa dichiarazione (Imu) per quelli registrati ante 1/7/2010. Infine, sanzioni ridotte alla metà  per la presentazione della dichiarazione e/o denuncia nei 30 giorni, mentre si applica l'aumento della sanzione fino alla metà  (recidiva) se il contribuente, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole (per il 2016, si deve tenere conto del triennio 2013/2015).

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