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Comodati, lo sgravio si allarga- Sole 24ore

  • 01 Feb, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Diventa un po' più facile ottenere l'agevolazione sulle abitazioni concesse in comodato, dopo i chiarimenti del dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2016.

Le difficoltà  interpretative sulla nuova norma della legge di Stabilità  erano state già  evidenziate nell'interrogazione parlamentare 5 ­07445 del 21 gennaio 2015, ma il Governo non aveva fornito una risposta immediata, rinviando a una circolare ministeriale in corso di predisposizione da parte del dipartimento delle Finanze. La risposta più attesa era quella sul termine «immobile », visto che la normativa richiede che il soggetto passivo possa possedere in Italia al massimo due immo ­ bili, uno adibito a propria abitazione principalee uno dato in comodato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio). Nella disciplina Imu il termine immobile ha un significato ben preciso, riguardante i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Sicchà©, una lettura rigorosamente tecnica porterebbe a escludere la possibilità  di accedere alla riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dati in comodato in tutti i casi in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile, come un terreno agricolo, un'area fabbricabile, ma anche il secondo garage della propria abitazione, visto che, ai fini Imu, si può considerare come pertinenza un solo garage. L'altra possibile interpretazioneè quella di ritenere che il riferimento al termine immobili sia atecnico, e che esso sia relativo alle sole unità  immobiliari ad uso abitativo. Peraltro tale lettura non è neanche avulsa dal contesto letterale, vista la previsione che il comodato è agevolato anche nell'ipotesi in cui «oltre all'immobile concesso in comodato » - quindi necessariamente un'abitazione - il comodante possieda, nello stesso Comune, «un altro immobile adibito a propria abitazione »: quindi, ancora una volta, necessariamente un'abitazione. Il Mefa questa seconda interpretazione, precisa che «laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo ». Altra precisazione riguarda la Tasi. Il ministero ricorda che il comodatario non dovrà  pagare nulla, perchè© anche per il detentore è stata prevista l'esenzione sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Il possessore, invece, pagherà  la Tasi nella misura stabilita dal Comune (7090%) e, in difetto, nella misura standard del 90 per cento, riducendo la base imponibile del 50 per cento, come per l'Imu. Infine, nel caso di concessione in comodato di un'abitazione storica, ad avviso del ministero, opera la doppia riduzione, ovvero riduzione del 50% per immobile storicoe ulteriore riduzione del 50% per immobile in comodato, e quindi il contribuente versa sul 25% della base imponibile. Il Mef precisa che tale conclusione non è in contrasto con la risposta, fornita in occasione di Telefisco 2012, al quesito in cui si chiedeva se potesse essere applicato il cumulo della riduzione del 50% in caso di abitazione storica dichiarata inagibile o inabitabile. Nella rispostaa tale quesito «è stato escluso il cumulo poichà© non appare coerente con la logica della norma prevedere un'ulteriore agevolazione già  insita in quella specificatamente disposta per questi immobili ».

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