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Imu e Tasi, sanzioni ridotte ai ritardatari- sole 24ore

  • 18 Gen, 2016
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il lettore può regolarizzare la sua posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, pagando il tributo unitamente alle sanzioni ridotte (nella misura prevista in relazione al ritardo) e agli interessi legali.

Da quest'anno, peraltro, il ravvedimento diventa particolarmente appetibile per via delle modifiche introdotte dal Dlgs 158/2015, che sarebbero dovute entrare in vigore nel20i7 ma sono state anticipate di un anno dallalegge di Stabilità 20i6. Fino al 2014 le tipologie di ravvedimento, per omesso o tardivo versamento del tributo, erano le seguenti: ravvedimento "sprint" (pagamento entro 14 giorni), con sanzione dello 0,2% al giorno (2% per 1/10), quindi 0,4% in caso di ritardo di due giorni, 0,6% in caso di ritardo di tre giorni, e cosଠvia fino a 14 giorni (sanzione del 2,8 per cento); ravvedimento "breve" (entro 30 giorni), con sanzione del 3 per cento (1/10 del 30 per cento); rawedimento"lungo"(entrounanno), con sanzione del 3,75 per cento (1/8 del 30 per cento). La modalità  intermedia Dal20i5èstatapoiintrodottaunanuova tipologia di ravvedimento, quello "intermedio", che consente al contribuente di sanare le irregolarità  entro 90 giorni. Astabilirlaèlanuovalettera a-bis del citato articolo 13 del Dlgs 472/1997, che prevede la riduzione della sanzione a un nono del minimo se la regolarizzazione «avviene entro il novantesimo giorno successivo al termineper la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni ». Lanormahaperòdatoluogo adubbi applicativi, su cui è intervenuta l'agenzia delle Entrate conlacircolare 23/E del 9 giugno 2015, chiarendo che il termine di 90 giorni per effettuare il nuovo ravvedimento "intermedio" decorre dalla data della violazione, se si tratta di omesso o tardivo versamento. Il chiarimento si riferisce ai tributi erariali ma è applicabile anche ai tributi locali, che vengono peraltro espressamente citati dalla circolare. L'Agenzia perviene alla conclusione che i 90 giorni decorrono dal termine per effettuare il versamento. Ciò in quanto lanuovadisposizioneèdiretta a delineare un quadro di graduale incremento della sanzione in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione. In particolare, le violazioni derivanti dall'omissione dei versamenti che risultano dalla dichiarazione, tra cui il parziale od omesso versamento di acconto o saldo Imu e Tasi, non si perfezionano con la presentazione della dichiarazione bensଠcon l'inutile decorso del termine di scadenza del versamento. Per queste violazioni, dunque, il termine iniziale per il ravvedimento ex lettera a-bis decorre da tale momento. In sostanza il ravvedimento "intermedio" consente ai contribuenti di sanare l'omesso versamento entro 90 giorni, pagando l'imposta, le sanzioni ridotte del 3,33 per cento (1/9 del 30 per cento) e gli interessi legali su base annuale. Le modifiche Arriviamo cosଠalle novità  in vigore dal 2016, rappresentate dal dimezzamento delle sanzioniperi versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni. In particolare, le sanzioni edittalipassano dal2%all'i% al giorno (in caso di ritardo fino a 14 giorni) e si riducono dal 30% al 15% in caso di ritardo dal 15 0 giorni, invece, la disciplina sanzionatoria resta immutata (sanzione del 30 percento). Le modifiche impattano naturalmente anche sul ravvedimento, consentendo ai contribuenti di sanare le irregolarità  entro 90 giorni, pagando le seguenti sanzioni: 0,1% al giorno (rispetto allo 0,2 per cento) in caso di pagamento effettuato entro 14 giorni; 1,5 per cento (al posto del 3 per cento) in caso dipagamento effettuato tra il 15 e il 30 ° di ritardo; 1,67 per cento (anzichà© il 3,33 per cento) per i pagamenti trail 31 giorno di ritardo. Inoltre, per quanto riguarda il ravvedimento "intermedio", il Dlgs 158/2015 ha codificato l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate, modificando la lettera a-bis dell'articolo 13 Dlgs 472/1997, che ora fa riferimento alla regolarizzazione entro 90 giorni « dalla data dell'omissione o dell'errore »(in casodiomessootar divo versamento) 0entr090gàŒ0rni «dal termine per la presentazione della dichiarazione » (incasodiomissioni/errori dipendenti dalla dichiarazione). Va altresଠevidenziato che, per il principio del "favor rei", le nuove riduzioni sono applicabili atutte le sanzioni irrogate o sanate nel 2016, anche se relative a violazioni commesse in anni precedenti. Pertanto, nel caso descritto dal quesito il lettore potrà  sanare l'omesso pagamento del saldo Imu e Tasi 2015 effettuando il versamento entro il 15 marzo 2016, applicando al tributo lasanzionedell'i,67%egliinteressilegali (0,5% subase annuale fino al 31 dicembre 2015 e 0,2% dal i ° gennaio 2016). Ad esempio, in caso di tributo pari ai.000 euro, le sanzioni ammonterebbero a 16,7 euro e gli interessi a o,6ieuro,peruntotalecomplessivodi 1.017 versamento effettuato il 16 marzo 2016, cioè conappena un giorno di ritardo, costerebbe invece 1.038 euro, oltre 20 euro in più. Per effettuare il calcolo degli interessi legali occorre utilizzare la seguente formula: impostanon versatamoltiplicata per il tasso legale (0,5% fino al 31 dicembre 2015,0,2% dal i ° gennaio 2016) moltiplicato per il numero dei giorni di ritardo diviso 36.500. Infine, in ordine alla compilazione del modello F24, sanzioni e interessi sono versati unitamente all'imposta: quindi, l'importo va indicato complessivamente sul rigo dell'F24 usando il codice tributo di riferimento (che per le seconde case è 3918 ai fini Imu e 3961 ai fini Tasi), oltre al codice catastale del Comune di ubicazione dell'immobile.

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