In presenza di una pronuncia passata in giudicato i contribuenti non possono opporre i termini di decadenza previsti dalla legge per la riscossione coattiva. L'importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 22249 del 30 ottobre 2015. Per la Cassazione, «in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c. ». Alla sentenza deï¬nitiva, quindi, «va riconosciuta la funzione di accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dall'amministrazione ». Nella fattispecie in esame, infatti, le ingiunzioni di pagamento Ici erano state notificate entro il termine di prescrizione decennale in seguito all'emanazione della sentenza, non più impugnabile, che aveva riconosciuto la legittimità degli avvisi di accertamento. In questo caso non possono essere opposti dai contribuenti i termini di decadenza stabiliti dalla legge per la riscossione dei tributi locali. Dunque, la pronuncia del giudice in seguito al contenzioso allunga i tempi per il recupero delle entrate. Bisogna ricordare che la Finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha fissato in modo chiaro i termini per l'accertamento dei tributi locali e per il recupero delle somme non versate o versate in ritardo, rispetto a quanto stabilito dalla precedente disciplina. Anche per la riscossione coattiva è stato imposto un termine, a pena di decadenza, per la notifica del titolo esecutivo. Gli enti locali, in base all'articolo unico, comma 161 della legge 296/2006, possono accertare la mancata presentazione e gli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui i relativi obblighi avrebbero dovuto essere assolti dal contribuente. Entro lo stesso termine possono, inoltre, rettificare le dichiarazioni incomplete o infedeli e irrogare le relative sanzioni. Per la riscossione coattiva il comma 163, per eliminare i dubbi del passato, ha previsto che debba essere fatta entro termini certi.A prescindere che la riscossione avvenga a mezzo cartella di pagamento o tramite ingiunzione fiscale. Infatti, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo. Pertanto, il comma 163 colma un vuoto normativo prevedendo un termine anche per la riscossione a mezzo ingiunzione. Nonostante non abbracci tutte le ipotesi possibili da cui può scaturire l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Non è detto che il titolo esecutivo sia rappresentato solo dall'atto di accertamento. In realtà , il titolo esecutivo può essere costituito da una sentenza, che peraltro una volta divenuta definitiva consente la riscossione nel più ampio termine di prescrizione decennale. La previsione civilistica contenuta nell'articolo 2953 del codice civile, quindi, si applica anche a tutte le sentenze passate in giudicato, anche a quelle riguardanti i tributi locali.