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Fino al 2018 tariffe Tari senza fabbisogni standard- Italia oggi

  • 15 Dic, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Fino al 2018 i comuni potranno deliberare le tariffe della Fino al 2018 i comuni potranno deliberare le tariffe della Tari senza considerare i fabbisogni standard.

Lo prevede uno degli emendamenti al disegno di legge di stabilità  approvati in commissione alla Camera. Nutrito il pacchetto di correttivi alla manovra che interessano gli enti locali: oltre alla riedizione del salva province ed ai premi per i comuni che si uniscono o si fondono (si vedano ItaliaOggi dell'11 e del 12 dicembre), da segnalare anche la proroga per altri due anni della possibilità  di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti e la clausola di salvaguardia a favore dei mini enti sulle spese di personale. In materia di Tari, viene rinviato al 2018 l'obbligo per i comuni di considerare, ai fini della quantificazione delle tariffe, le risultanze dei fabbisogni standard. èuna decisione che va decisamente in controtendenza rispetto alla volontà , più volte manifestata dal governo, di dare maggior peso a tali parametri meritocratici. I sindaci, inoltre, potranno continuare ad avvalersi delle deroghe al metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe Tari: nel dettaglio, potranno non tenere in considerazione i coefficienti Ka previsti per il calcolo della quota fissa delle utenze domestiche (rendendola indipendente dalla numerosità  del nucleo familiare) e adottare i coefficienti Kb, Kc e Kd (rispettivamente impiegati per il calcolo della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, della quota fissa delle utenze non domestiche e di quella variabile dei quest'ultime utenze) in misura inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo del 50%, avvantaggiando le categorie con una maggiore produttività  di rifiuti. Luci ed ombre per i mini-enti. Da un lato, viene fatta salva la più favorevole disciplina in materia di personale prevista dal comma 562 della legge 296/2006 che rischiava di essere travolta dall'addio al patto di Stabilità , come anticipato da questo giornale lo scorso 21 ottobre. Per risolvere il problema ci è voluta una norma ad hoc, che esclude dall'applicazione del più restrittivo comma 557 tutti gli enti che nel 2015 non erano soggetti al Patto, ossia i comuni con meno di 1.000 abitanti, le unioni ed i municipi istituiti mediante fusione. Da notare che anche per questi ultimi la misura assume carattere permanente, con conseguente aumento del turnover al 100%. Confermata, invece, l'applicazione generalizzata del pareggio di bilancio, che dal prossimo 1 ° gennaio risparmierà  solo gli enti di secondo livello (unioni, comunità  montane e isolane ecc.). Da questo punto di vista, quindi, nessuna deroga nà© per i comuni al di sotto del migliaio di residenti, finora sempre esclusi, nà© per quelli fusi (cui era riconosciuta un'esenzione per 4 anni): in entrambi i casi, è prevista solo una corsia preferenziale nell'assegnazione degli sconti che verranno messi a disposizione dalle regioni. I comuni, infine, potranno utilizzare fino al 2017 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonchà© per spese di progettazione delle opere pubbliche.

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