Al fine di meglio inquadrare le scadenze in oggetto in materia di Imu pare interessante segnalare quanto segue: 1) sono esonerate dall'Imu l'abitazione principale e le relative pertinenze (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9); l'esenzione si applica nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C2, C6, C7) anche se accatastate unitamente all'abitazione. Per le abitazioni A1, A8 e A9 continua a trovare applicazione la detrazione di euro 200 prevista per l'abitazione principale che potrà anche essere aumentata dai regolamenti comunali; 2) il Comune può considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari purchè non locata, ovvero l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purchè non locato o concesso in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitori-figli) che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale per la sola quota di rendita non eccedente 500 euro, oppure se il comodatario appartiene a un nucleo familiare con un Isee non superiore a 15.000 euro annui; 3) in base al dl 201/2011 l'Imu non è applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex dm 22/4/2008; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 4) per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, in materia di Imu si applica per il 2015 la norma che riconosce l'assimilazione all'abitazione principale di una e unica unità immobiliare, a condizione che l'immobile non sia locato o dato in comodato d'uso; 5) gli immobili degli enti non commerciali utilizzati ai soli fini non commerciali sono esenti da Imu ma in caso di attività mista (commerciale e non) l'Imu si applica alla parte di Immobile adibita ad attività commerciale (in proporzione all'utilizzazione). I soggetti non proï¬t devono versare l'Imu in tre rate, delle quali due, alle scadenze ordinarie (pari al 50% dell'imposta dovuta l'anno precedente) e la terza entro il 16 giugno dell'anno successivo a conguaglio (il saldo 2015 deve pertanto essere versato entro il 16 giugno 2016). In materia di Tasi appare invece utile rammentare quanto segue: a) diversamente dall'Imu sono soggette alla Tasi tutte le abitazioni principali e le loro pertinenze; b) anche nel caso di specie il comune può considerare abitazione principale gli immobili posseduti a titolo di proprietà /usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locati ovvero gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitori-figli) che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale per la sola quota di rendita non eccedente 500 euro, oppure se il comodatario appartiene a un nucleo familiare con un Isee non superiore a 15 mila euro annui; c) per gli immobili posseduti a titolo di proprietà / usufrutto da italiani non residenti in Italia nel 2015, si applica la Tasi in misura ridotta di 2/3 mentre per i Pensionati residenti all'estero la risoluzione n. 10/DF/2015 il Mef ha previsto che tali soggetti iscritti all'Aire, proprietari di più abitazioni in Italia, possano scegliere l'immobile su cui far valere l'agevolazione per l'abitazione principale attraverso la presentazione della dichiarazione Imu /Tasi barrando il campo «Esenzione »; d) nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Ai fini del versamento il contribuente può ricorrere, per entrambe le imposte, al modello F24, tenendo in considerazione le nuove regole in vigore dal 01 ottobre 2014 (F24 a zero, F24 superiore ai 1.000 euro e F24 contenente una compensazione), ovvero al bollettino di conto corrente postale. Si ricorda che l'Ifel, nella nota 12/05/2015, ha precisato che, in considerazione della possibile non disponibilità delle informazioni relative i soggetti passivi, il comune ha la facoltà e non l'obbligo di inviare F24 precompilati.