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Pagamenti acconto TASI - Interrogazione e risposta governativa sull’applicabilità delle sanzioni ai pagamenti ritardati della TASI e sulle condizioni di esclusione

  • 16 Giu, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Nella seduta di mercoledì 11 giugno 2014 della Commissione Finanze della Camera, il Governo ha risposto all’interrogazione dell’on. Fragomeli che chiedeva al MEF interventi di natura interpretativa o di prassi a sostegno della non applicazione di sanzioni e interessi per i pagamenti in ritardo della Tasi, effettuati comunque entro il 31 luglio 2014.

Il Sottosegretario Zanetti si è espresso escludendo l'opportunità di espliciti interventi ministeriali ma, nella persistente condizione di incertezza Normativa, ha richiamato le norme sulla non applicabilità delle sanzioni per i motivi di tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.

In sostanza, viene confermato che la potestà in materia di applicazione delle sanzioni per mancati o ritardati pagamenti della Tasi resta in capo ai Comuni, i quali possono (e devono) determinare la loro prassi anche con riferimento all’eventuale sussistenza delle esimenti previste dall’ordinamento e, in particolare, dall’articolo 10 dello Statuto (L. 27 luglio 2000, n.?212) che, al comma 3 indica tra le cause di non applicabilità delle sanzioni tributarie l’esistenza di “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.

Ai seguenti link sono disponibili la risposta del Sottosegretario Zanetti e il testo integrale del resoconto di seduta:

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2014/06/11/06/allegato.htm#data.20140611.com06.allegati.all00010#data.20140611.com06.allegati.all00010

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2014/06/11/06/comunic.htm#data.20140611.com06.bollettino.sede00010.tit00010#data.20140611.com06.bollettino.sede00010.tit00010

Nella seduta di mercoledì 11 giugno 2014 della Commissione Finanze della Camera, il Governo ha risposto all’interrogazione dell’on. Fragomeli che chiedeva al MEF interventi di natura interpretativa o di prassi a sostegno della non applicazione di sanzioni e interessi per i pagamenti in ritardo della Tasi, effettuati comunque entro il 31 luglio 2014.

Il Sottosegretario Zanetti si è espresso escludendo l'opportunità di espliciti interventi ministeriali ma, nella persistente condizione di incertezza Normativa, ha richiamato le norme sulla non applicabilità delle sanzioni per i motivi di tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.

In sostanza, viene confermato che la potestà in materia di applicazione delle sanzioni per mancati o ritardati pagamenti della Tasi resta in capo ai Comuni, i quali possono (e devono) determinare la loro prassi anche con riferimento all’eventuale sussistenza delle esimenti previste dall’ordinamento e, in particolare, dall’articolo 10 dello Statuto (L. 27 luglio 2000, n.?212) che, al comma 3 indica tra le cause di non applicabilità delle sanzioni tributarie l’esistenza di “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.

Ai seguenti link sono disponibili la risposta del Sottosegretario Zanetti e il testo integrale del resoconto di seduta:

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2014/06/11/06/allegato.htm#data.20140611.com06.allegati.all00010#data.20140611.com06.allegati.all00010

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2014/06/11/06/comunic.htm#data.20140611.com06.bollettino.sede00010.tit00010#data.20140611.com06.bollettino.sede00010.tit00010

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