Ultimo aggiornamento 21.12.2024 - 11:44

Acconti IMU e TASI 2015 e proroga bilanci di previsione 2015

  • 08 Mag, 2015
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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L’ulteriore proroga del termine per la deliberazione dei bilanci preventivi dei Comuni, decisa in Conferenza Stato Città, porterà ad una nuova scadenza che pare fissata al 30 luglio.

Il nuovo termine ha quale naturale conseguenza che i Comuni e le Province potranno quindi intervenire nella disciplina di tutti i tributi propri fino alla fine di luglio, modificando aliquote e agevolazioni, ben oltre il termine per il pagamento dell’acconto IMU e Tasi, che è fissato dalla legge al 16 giugno.

Si deve ricordare che tale situazione non determina alcuna incertezza negli adempimenti richiesti ai contribuenti, in quanto la legge prevede che il pagamento degli acconti di entrambi i tributi sia “eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”, disciplina che ormai è consolidata(art. 13, co. 13-bis del dl 201 del 2011, per l’IMU; art.1, co. 688 della Legge di stabilità 2013, per la TASI).

In pratica il contribuente è in regola se versa l’acconto IMU e TASI entro il 16 giugno 2015, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per il 2014 (e risultanti sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze), salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazione dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai Comuni, entro il 28 ottobre 2015.

Nulla vieta, naturalmente, che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest’anno anche per il pagamento dell’acconto.

Le delibere comunali 2014 sono consultabili presso il sito
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

e nei prossimi giorni anche sul sito dell’IFEL
http://www.fondazioneifel.it/delibere-e-regolamenti-aliquote-imu

 

L’ulteriore proroga del termine per la deliberazione dei bilanci preventivi dei Comuni, decisa in Conferenza Stato Città, porterà ad una nuova scadenza che pare fissata al 30 luglio.

Il nuovo termine ha quale naturale conseguenza che i Comuni e le Province potranno quindi intervenire nella disciplina di tutti i tributi propri fino alla fine di luglio, modificando aliquote e agevolazioni, ben oltre il termine per il pagamento dell’acconto IMU e Tasi, che è fissato dalla legge al 16 giugno.

Si deve ricordare che tale situazione non determina alcuna incertezza negli adempimenti richiesti ai contribuenti, in quanto la legge prevede che il pagamento degli acconti di entrambi i tributi sia “eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”, disciplina che ormai è consolidata(art. 13, co. 13-bis del dl 201 del 2011, per l’IMU; art.1, co. 688 della Legge di stabilità 2013, per la TASI).

In pratica il contribuente è in regola se versa l’acconto IMU e TASI entro il 16 giugno 2015, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per il 2014 (e risultanti sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze), salvo poi procedere ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazione dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai Comuni, entro il 28 ottobre 2015.

Nulla vieta, naturalmente, che, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a quest’anno anche per il pagamento dell’acconto.

Le delibere comunali 2014 sono consultabili presso il sito
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

e nei prossimi giorni anche sul sito dell’IFEL
http://www.fondazioneifel.it/delibere-e-regolamenti-aliquote-imu

 

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