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È stato pubblicato il d.l. 16 dicembre 2014, n. 185 “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario” (G.U. n. 291 del 16-12-2014).
Il decreto introduce una specifica disciplina con riferimento alla regolazione dell’imponibilità dei terreni montani ed ai relativi pagamenti, a seguito della revisione del regime fiscale recata dall’articolo 22 del dl n. 66 del 2014.
In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede:
- lo slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani;
- ai fini del pagamento dell’IMU relativa al 2014, si applica l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;
- i Comuni accertano convenzionalmente nel bilancio 2014, a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, gli importi di cui all’allegato al decreto interministeriale del 28 novembre scorso, che determinano la riduzione operata sul Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014.
Lo slittamento 26 gennaio del termine di versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani non più esenti costituisce un accorgimento certamente utile per contenere la prevedibile confusione di molti contribuenti a fronte di un cambiamento di regime fiscale reso noto a ridosso della scadenza.
La norma permette altresì ai Comuni di accertare sul 2014 la minore entrata da Fondo di solidarietà comunale come maggior gettito di pari importo a titolo di IMU, evitando un’immediata ripercussione sugli equilibri del bilancio di competenza.
Si tratta di disposizioni dovute, che però non migliorano la sostanza della norma recata dal dl 66, ulteriormente peggiorata con il provvedimento attuativo. La revisione dei requisiti di montanità, attesa da anni, è stata impostata – come l’Anci ha ripetutamente denunciato – sulla base di criteri che ignorano la diversa redditività dei terreni e che non considerano le effettive caratteristiche orografiche dei territori, mentre i Comuni subiscono un taglio certo e a bilanci ormai chiusi.
Inoltre, il riparto dei tagli tra i Comuni coinvolti è approssimativo e basato su dati estremamente carenti, in quanto ampia parte della nuova base imponibile è da sempre esclusa dal tributo immobiliare locale e non sono disponibili informazioni affidabili sui criteri soggettivi ed oggettivi di imposizione (conduzione o possesso dei terreni da parte di agricoltori professionali, dimensione degli appezzamenti).
Nell’auspicio che l’intera questione sia oggetto di una profonda revisione, l’IFEL è impegnato a verificare gli effetti del taglio per promuovere le soluzioni che si renderanno necessarie. In ogni caso, come riaffermato da ANCI in una nota dei giorni scorsi, la questione della correttezza dei tagli “compensativi” si trascinerà nel tempo, come già accaduto in occasioni analoghe, ed appare utile ogni comunicazione documentata da parte dei Comuni che si ritengono danneggiati dai calcoli ministeriali, da inviare ai ministeri competenti (Mef e Interno) e per conoscenza ad Anci e IFEL (), così da permettere un più efficace intervento.
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