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Non sono obbligatorie le scadenze Tares fissate dal Mef - Italia Oggi del 24 maggio 2013

  • 31 Lug, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Le scadenze per il pagamento della Tares indicate nel decreto ministeriale con il quale è stato approvato il bollettino di conto corrente postale non sono obbligatorie perché non previste dalla norma di legge. Il ministero dell'economia e delle finanze, nel fissare le scadenze delle rate, si è spinto oltre quanto stabilito dalla norma che disciplina il tributo.

Il nuovo bollettino potrà essere utilizzato solo a partire dal prossimo 1° luglio e riporta un unico numero di conto corrente che è valido per tutti i comuni del territorio nazionale. La maggiorazione va pagata con l'ultima rata Tares. Sono alcune precisazioni contenute in una nota Ifel del 21 maggio che, tra l'altro, sollecita la pubblicazione dei codici tributo Tares da inserire nel modello F24. Inoltre, con una nota del 22 maggio sono stati segnalati i nuovi codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 33/E dell'Agenzia delle entrate, per il pagamento dell'Imu, tramite «F24» e «F24 EP», relativamente agli immobili di categoria D, il cui gettito va allo stato con aliquota standard del 7,6 per mille. Pagamento Tares. Correttamente la fondazione Anci ha chiarito che il decreto ministeriale «si spinge ad indicare periodi di pagamento non previsti dalla normativa primaria (dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate)». Quindi, non possono essere considerate obbligatorie. L'Ifel pone in evidenza che il modello di bollettino di conto corrente postale, intestato a «Pagamento Tares», riporta obbligatoriamente il numero di conto 1011136627, che è valido per tutti i comuni del territorio nazionale. In base alle ultime modifiche normative introdotte con l'articolo 10 del dl 35/2013, la maggiorazione va pagata contestualmente all'ultima rata del tributo, nella misura fissa di 30 centesimi al metro quadrato, e verrà incassata dallo stato. In deroga alla disciplina ordinaria del tributo, infatti, i comuni non possono aumentarla fino a 40 centesimi. La nota interviene anche sulle modalità di riversamento ai comuni delle somme riscosse e ricorda che la tempistica e le modalità sono analoghe a quelle previste per i versamenti unitari (F24) dal decreto legislativo 241/1997. In effetti, il decreto ministeriale dispone che la società Poste italiane è tenuta a riversare sulla contabilità speciale n. 1777 «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme pagate dai contribuenti tramite i bollettini di conto corrente. Deve poi trasmettere alla struttura di gestione i dati analitici indicati nei bollettini. In seguito alla rendicontazione da parte delle Poste, la struttura di gestione accredita le somme agli enti. Tributo e maggiorazione sono accreditati ai comuni, mentre la tariffa deve essere accreditata al gestore del servizio. Solo per il 2013, se deliberato dal comune, il gestore può riscuotere anche il tributo. Il comune o l'affidatario del servizio possono inviare ai contribuenti i bollettini precompilati nei quali vanno riportati il codice catastale dell'ente e gli importi dovuti. Infine è urgente, per l'Ifel, la pubblicazione dei codici tributo Tares da inserire nel modello F24.Imu. Con la nota del 22 maggio viene invece dato risalto alla risoluzione n. 33 con la quale l'Agenzia delle entrate ha diffuso i codici tributo per il versamento, tramite modello «F24» e «F24 EP», dell'imposta municipale relativa agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Da quest'anno, infatti, l'Imu torna a essere a tutti gli effetti un'imposta comunale. Tuttavia, allo stato va la quota del gettito derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard del 7,6 per mille. Per questi fabbricati i comuni hanno la facoltà di aumentare l'aliquota base di 3 punti percentuali e di incassare le maggiori somme.

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