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Fisco/ Tares a luglio se il comune tace - Italia Oggi del 1 luglio del 2013

  • 31 Lug, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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La prima rata della Tares va pagata entro la fi ne di luglio, a meno che i comuni non abbiano fi ssato una scadenza diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in cui l'ente non indichi le scadenze delle rate, infatti, il tributo deve essere versato a luglio e ottobre. A partire dal prossimo anno, invece, i pagamenti rateali vanno effettuati a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Queste scadenze possono essere modifi cate con regolamento comunale.

La nuova tassa sui rifiuti e i servizi a saldo deve essere pagata con F24, con bollettino di conto corrente postale o tramite servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari. Solo per il 2013, per il pagamento degli acconti i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento di Tarsu, Tia1 o Tia2 o indicare altre modalità di versamento giù utilizzate in passato. Scadenze e scelte dei comuni. La nuova tassa sui rifi uti e la maggiorazione sui servizi possono essere pagate con l'ultima rata, a conguaglio delle somme versate in acconto che sono determinate in base a quanto già versato dai contribuenti nell'anno precedente per Tarsu, Tia1 e Tia2. Inoltre la maggiorazione, fi ssata nella misura di 0,30 euro per metro quadrato, non può essere aumentata dai comuni e il gettito è riservato allo stato. Gli enti locali, con propria deliberazione, sono tenuti a indicare scadenze e numero delle rate di versamento del tributo. Altrimenti, le scadenze sono quelle previste dalla legge: luglio e ottobre. I cittadini devono comunque essere informati, anche con la pubblicazione sul sito internet del comune, almeno 30 giorni prima della data del versamento. Per il 2013, infatti, scadenze e numero delle rate di versamento sono stabiliti dal comune con deliberazione adottata, «anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo». La prima rata, dunque, non deve essere necessariamente versata a luglio, come previsto in un primo momento dal dl rifi uti (1/2013), ma può essere anticipata o posticipata, anche nel caso in cui il comune non abbia adottato il regolamento, il cui termine di scadenza è attualmente fi ssato al prossimo 30 settembre. Per le prime due rate le amministrazioni locali possono inviare i modelli già predisposti per il pagamento di Tarsu, Tia1 o Tia2. Gli acconti verranno scomputati dal quantum dovuto, a titolo di Tares, per l'anno 2013. L'articolo 10 del dl 35/2013 ha infatti differito l'applicazione delle regole di determinazione della Tares al momento del saldo, con la richiesta di conguaglio di quanto dovuto dal contribuente in sede di pagamento dell'ultima rata. Modalità di pagamento. L'Agenzia delle entrate con un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noto che dal 27 maggio scorso è possibile pagare la Tares presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione utilizzando il modello F24. Inoltre, i pagamenti possono essere effettuati tramite i servizi di home-banking e remote-banking messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate oppure online, con Entratel e Fisconline, collegandosi al sito della stessa Agenzia. Va ricordato che con la risoluzione 37E/2013 sono stati istituiti i codici per il versamento con l'F24 del nuovo tributo sui rifi uti, della tariffa corrispettiva e della maggiorazione. I contribuenti, in alternativa all'F24, dal 1° luglio hanno facoltà di versare la Tares anche con il nuovo bollettino di conto corrente postale. Questo bollettino, approvato con decreto ministeriale, riporta un unico numero di conto corrente che è valido per tutti i comuni del territorio nazionale. Il modello intestato a «pagamento Tares», infatti, riporta obbligatoriamente il numero di conto 1011136627. Il dm ha fi ssato anche le modalità di riversamento ai comuni delle somme riscosse con il bollettino. La tempistica e le modalità sono analoghe a quelle previste per i versamenti unitari (F24) dal decreto legislativo 241/1997. Soggetti obbligati al pagamento. La Tares è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui sono adibiti. Sono obbligati in solido al pagamento anche i componenti del nucleo familiare e coloro che usano in comune locali e aree. Rispetto al regime previgente, la nuova normativa introduce il criterio della prevalenza, vale a dire che il tributo va pagato al comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superfi cie degli immobili. I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono denunciare la superfi cie calpestabile e non più la superficie catastale, in seguito alle modifi che apportate all'articolo 14 dalla legge di stabilità (228/2012). È stata infatti rinviata sine die l'applicazione della superfi cie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria come parametro per la determinazione del tributo. Considerato che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superfi cie catastale, all'Agenzia era demandato il compito non semplice di stabilire medio tempore una superficie convenzionale in base ai dati in suo possesso. Tenuto conto delle diffi coltà di utilizzare la superfi cie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfi ci già denunciate per Tarsu e Tia, calcolando la tassa sulla superfi cie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (classifi cati nelle categorie A, B e C). Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superfi cie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune.

L'abc dell'ecotributo

Riferimenti normativi Articolo 14 del dl 201/2011; dpr 158/1999; articolo 10 dl 35/2013 Istituzione 1° gennaio 2013 Struttura tributo Duale Composizione Tariffa smaltimento rifi uti + maggiorazione servizi indivisibili Misura maggiorazione 0,30 al metro quadrato Soggetto attivo Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superfi cie dell'immobile Soggetti passivi Possessori, occupanti, detentori locali o aree scoperte Obbligati in solido componenti del nucleo familiare a. chi usa in comune gli immobili b. Escluse dal prelievo aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili 1. abitazioni o di locali tassabili aree comuni condominiali non occupate in via 2. esclusiva Tributi abrogati Tarsu, Tia1, Tia2, addizionale ex Eca Non abrogato Tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente Base imponibile Superfi cie calpestabile Vale Per tutti gli immobili (destinazione ordinaria e speciale) Calcolo tassa 2013 Superfi ci denunciate per Tarsu e Tia Indicazioni nelle dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria Dati catastali, numero civico di ubicazione degli immobili e numero interno, se esistente Modalità pagamento tassa e maggiorazione F24 - bollettino conto corrente postale - servizi elettronici e intebancari Scadenza prima rata Luglio Potere dei comuni Anticipo o posticipo scadenza

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