Un comune abruzzese aveva investito la sezione regionale competente di alcune questioni riguardanti l'applicazione della Tarsu, chiedendo se fosse possibile non applicare sanzioni ed interessi in relazione al recupero del tributo calcolato sulle superfici di locali accessori o pertinenziali di case di civile abitazione, non dichiarate a seguito di indicazioni verbali all'epoca fornite dall'ufficio competente e di provvedere contemporaneamente al rimborso delle somme già pagate a tale titolo da taluni contribuenti destinatari di avvisi di accertamento definiti con adesione. A parere dei magistrati contabili abruzzesi la richiesta dell'ente merita accoglimento, poiché non è possibile irrogare sanzioni e richiedere interessi su di un tributo non dovuto, in quanto i locali accessori di abitazioni non sono soggetti alla Tarsu. Per giungere a tale conclusione vengono invocate alcune sentenze della Ctr Sicilia per le quali la tassa sui rifiuti non è dovuta per i locali accessori di abitazioni (es. sentenza, sez. di Catania, n. 483/34/11). La decisione si basa sul contenuto della circolare del min. Finanze n. 95/E/1994, secondo la quale «devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell'uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni e a utilizzi marginal». Da qui i giudici siciliani hanno concluso che il garage privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand'anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. I magistrati della Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo sembrano però non condividere l'ormai consolidato orientamento contrario sia della prassi che della giurisprudenza. L'art. 62, comma 1, del dlgs 507/93 stabilisce che sono soggetti al tributo tutti i locali e le aree scoperte occupati o detenuti, a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale. Il successivo comma 2 esonera dall'applicazione della tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione la quale, tuttavia, è giunta a conclusioni opposte a quelle della Sezione regionale di controllo abruzzese. La sentenza n. 2202/2011 ritiene infatti tassabili i garage e le autorimesse proprio sulla scorta del principio per il quale vi è una presunzione legale di produttività di rifiuti derivante dall'occupazione o dalla detenzione di locali ed aree, considerando che l'impossibilità di produrre rifiuti negli stessi non può essere presunta dal giudice tributario, ma è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità. Ad analoga decisione perviene, sulla scorta dei medesimi principi, la sentenza della Suprema corte, n. 11351 del 6/7/2012, proprio cassando la sentenza n. 483/34/11 della Ctr Sicilia invocata dai magistrati abruzzesi a fondamento del loro convincimento. Anche la prassi ministeriale conferma da tempo tale orientamento. La stessa circolare n. 95/1994, a base della decisione della Corte abruzzese, non intendeva includere tra i locali non tassabili «con sporadica presenza dell'uomo» i garage, come dimostra quando evidenzia che «non è previsto alcun abbattimento per i locali a più bassa potenzialità di produzione di rifiuti rispetto alle restanti parti del complesso (es. cantina o garage a servizio di abitazioni)». Anche le successive rm n. 149/1998 e n. 45/E/1999 ribadiscono l'applicazione del tributo sui locali accessori. In particolare la seconda evidenzia come il riferimento all'esclusione dal tributo dei locali con sporadica presenza dell'uomo, contenuto nella circ. n. 95/1994, deve intendersi riguardante le superfici caratterizzate da usi meramente occasionali e nettamente distanziati nel tempo diversi da quelli domestici e come la tariffa relativa alle abitazioni è già una tariffa media, che tiene conto della minore potenziale produzione di rifiuti dei locali accessori. Le medesime conclusioni valgono oggi per la Tares, data la sostanziale coincidenza del presupposto impositivo.