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Tia, comuni senza via d'uscita - Italia Oggi del 31 luglio del 2013

  • 31 Lug, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Comuni senza vie d'uscita sui rimborsi dell'Iva sulla Tia. Mentre fioccano le sentenze di condanna da parte dei giudici tributari che intimano agli enti locali la restituzione dell'Iva pagata dai contribuenti, con relativi interessi, l'Agenzia delle entrate continua nel muro contro muro. Non avendo alcuna intenzione di rivedere la posizione espressa con la circolare 3/2010, con la quale ha sostenuto che la Tia è un corrispettivo ed è soggetta al pagamento dell'Iva.

E fa niente se la Corte costituzionale ha detto l'esatto contrario. L'ultimo atto di questa querelle infinita si è consumato lo scorso 16 luglio. La direzione regionale delle Entrate della Lombardia ha giudicato inammissibile l'istanza di interpello presentata dal comune di Gaggiano, poiché, si è difesa la Dre lombarda, è stata posta una questione alla quale l'amministrazione finanziaria ha già dato una soluzione univoca e che non intende modificare.In realtà, però, l'equiparazione fatta dall'Agenzia delle entrate della Tia1 alla Tia2, per giustificare la richiesta dell'Iva, non sta in piedi perché contrasta con un pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 238/2009) che si è espressa in maniera netta sulla natura tributaria della Tia e sull'inapplicabilità dell'Iva. Peraltro, sia la Cassazione che i giudici di merito si sono costantemente allineati al principio affermato dalla Consulta. L'Agenzia delle entrate con quest'ultimo parere richiama i propri precedenti con i quali ha qualificato l'entrata comunale un corrispettivo e ha dato indicazioni ai comuni di applicare l'Iva su Tia1 e Tia2 e, per l'effetto, di non rimborsare i contribuenti per quanto hanno pagato negli anni precedenti e successivi alla pronuncia della Consulta. Nella circolare 3/2010 viene richiamato l'articolo 14, comma 33, del dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che ha qualificato la Tia2 un corrispettivo. Dunque, secondo l'Agenzia anche la Tia1 (Ronchi) ha questa natura. Alcuni comuni si sono uniformati alle direttive delle Entrate, altri no.In effetti, come per la Tarsu, il presupposto della Tia1 era l'occupazione o conduzione di locali o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale. Il servizio doveva essere effettuato a prescindere dalla domanda dell'utente e doveva essere finanziato, in special modo per le spese generali e per lo spazzamento delle strade pubbliche, in base al principio costituzionale di capacità contributiva. Non era identificabile un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione e nessun rapporto contrattuale anche di semplice adesione. Del resto, queste sono anche le caratteristiche che ha la Tares, vale a dire il nuovo tributo che le amministrazioni locali devono applicare dal 2013.Va posto in rilievo che la situazione di incertezza sull'Iva oltre ad aver determinato un contenzioso tra comuni o gestori del servizio e contribuenti, costringe gli enti a proporre azione giudiziale nei confronti dello stato per il recupero dell'Iva che devono rimborsare, con relativi interessi moratori, a seguito delle pronunce di condanna. Naturalmente, sempre che gli enti abbiano presentato o presentino istanza entro due anni dal pagamento o da quando è sorto il diritto alla restituzione. Quindi, dal momento in cui il giudice delle leggi ha qualificato la Tia1 un'entrata tributaria. Spetta invece al giudice ordinario decidere se i contribuenti hanno diritto al rimborso dell'Iva pagata sulla tariffa rifiuti. Queste controversie hanno a oggetto una questione di natura privatistica e non un rapporto tributario, come quello che si è instaurato tra comuni (o gestori) e amministrazione finanziaria (Cassazione, sezioni unite, sentenza 2064/2011). Un'impresa, un professionista o un qualsiasi cittadino non possono chiedere direttamente il rimborso dell'Iva allo stato, poiché solo il prestatore del servizio ha titolo per agire nei confronti del fisco. I contribuenti possono esperire un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito in un termine più ampio. L'istanza può essere proposta entro il termine di prescrizione ordinaria decennale.

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