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Aumenti Tarsu da non motivare - Italia Oggi del 2 agosto del 2013

  • 02 Ago, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Il comune non è tenuto a motivare l'aumento delle tariffe Tarsu.

L'aumento può essere giustificato dalla necessità di coprire i costi del servizio. Lo ha affermato il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (II), con la sentenza 1238 del 30 maggio 2013. Secondo i giudici amministrativi, per coprire i costi del servizio, l'amministrazione comunale ha disposto «un incremento percentuale nei confronti di tutte le categorie di utenti/contribuenti, senza operare alcuna discriminazione/differenziazione tra di essi, rendendo meno stringente l'obbligo di una più puntuale motivazione». Sulla necessità di motivare gli aumenti tariffari per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non c'è un'uniformità di vedute nella giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di stato (sentenza 5616/2010), infatti, ha sostenuto che il comune deve motivare la delibera che prevede un aumento delle tariffe Tarsu per coprire i costi del servizio. E non si può invocare genericamente la necessità di assicurare la tendenziale copertura totale della spesa, senza avere dati certi sullo scostamento tra entrate e costo del servizio. Per i giudici di palazzo Spada il comune non è esonerato da uno specifico obbligo di motivare l'incremento delle tariffe, nonostante la Cassazione (sentenza 22804/2006) abbia escluso questo adempimento per gli atti generali, come previsto dall'articolo 3 della legge 241/1990. In effetti l'articolo 69 del decreto legislativo 507/1993, ai fini del controllo di legittimità, dispone che la deliberazione debba indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché le circostanze che abbiano determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo. Gli enti sono poi tenuti ad adottare un regolamento che deve contenere non solo la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie, ma anche la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso. Nell'ambito del potere regolamentare possono essere individuate anche le fattispecie agevolative, con le relative condizioni, le modalità di richiesta e le eventuali cause di decadenza.

 

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