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Tares, agevolazioni applicabili anche alla maggiorazione - Italia Oggi del 6 agosto del 2013

  • 06 Ago, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Le agevolazioni e le riduzioni tariffarie che i comuni deliberano per la nuova tassa sui rifiuti si applicano anche alla maggiorazione, nonostante per il 2013 sia destinata a essere incassata dallo stato.

I comuni, inoltre, possono concedere esenzioni e riduzioni oltre quelle tipiche previste dalla legge, ma in questo caso, come per la tassa, anche per la maggiorazione serve la copertura finanziaria assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio.I comuni hanno il potere di concedere, con regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni per il nuovo tributo sui rifiuti e i servizi. I benefici fiscali deliberati dal comune si applicano non solo alla tassa, ma anche alla maggiorazione dovuta dai contribuenti sui servizi indivisibili. Il consiglio comunale può stabilire agevolazioni Tares, oltre quelle già previste dalla legge, purché l'ente abbia le risorse economiche per finanziarle. Del resto, se la copertura finanziaria serve per la tassa sui rifiuti, che è un'entrata comunale, a maggior ragione è necessaria per coprire il minor gettito della maggiorazione standard, nella misura di 0,30 euro al metro quadrato, che spetta allo stato. L'articolo 10 del dl «pagamenti p.a.» (35/2013), infatti, ha stabilito che il gettito della maggiorazione standard è riservato allo stato. Questa addizionale alla tassa rifiuti è dovuta in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato e non è più consentito ai comuni di aumentarla fino a 0,10 euro, come previsto prima dell'intervento normativo. Questa norma, però, dispone la deroga rispetto alla disciplina Tares, contenuta nell'articolo 14 del dl 201/2011, solo per quanto concerne la destinazione del gettito della maggiorazione. Invece, continuano ad applicarsi alla maggiorazione le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 dello stesso articolo 14. Quindi, le riduzioni tariffarie per mancata raccolta, mancato svolgimento del servizio o per i rifiuti assimilati agli urbani.Nello specifico, i comuni hanno il potere di fissare riduzioni tariffarie per particolari situazioni espressamente individuate dalla legge. L'articolo 14 gli riconosce la facoltà di stabilire riduzioni del tributo dovuto in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. A queste riduzioni viene fissato dalla norma un tetto massimo: non possono superare il limite del 30%. Questo beneficio può essere concesso per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo. Oltre a queste agevolazioni tariffarie, meramente facoltative, sono contemplate riduzioni che spettano ai contribuenti ex lege. Per esempio, per locali e aree situati nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, per le quali il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa. Questa misura massima deve essere graduata tenendo conto della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La percentuale scende al 20% in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio. La stessa misura si applica nel caso di interruzione del servizio, dal quale possa derivare un danno o un pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione obbligatoria della tariffa è inoltre disposta per le utenze domestiche ed è finalizzata a incentivare la raccolta differenziata. Per le utenze non domestiche, invece, va applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Tuttavia, al di là dei benefici elencati espressamente dalla norma, il comune può deliberare ulteriori agevolazioni, come indicato nella relazione governativa, «per ragioni meritevoli di considerazione, anche non collegate alla capacità di produzione dei rifiuti». Bisogna poi ricordare che nelle linee guida sul nuovo tributo il ministero dell'economia ha affermato che le riduzioni tariffarie, anche per le utenze domestiche, si applicano sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. Questa presa di posizione è discutibile, perché normalmente il benefico fiscale dovrebbe essere limitato alla sola quota variabile della tariffa. Inoltre, ha chiarito che per attività stagionale si intende quella di durata non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Mentre, per le utenze non domestiche la natura stagionale dell'attività deve essere comprovata dalla licenza rilasciata dagli organi competenti o deve risultare da dichiarazione del titolare a pubbliche autorità.Le riduzioni tariffarie spettano dal momento in cui sussistono le condizioni per poterne fruire, purché denunciate al comune nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. A meno che per i contribuenti residenti il comune non sia già a conoscenza delle informazioni che li riguardano (per esempio, l'occupante unico di un immobile).

 

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