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Il conguaglio Tares inciampa nel dedalo delle scadenze - Il Sole24 ore del 13 settembre del 2013

  • 13 Set, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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I Comuni possono rinviare al 2014 il pagamento delle ultime rate Tares di quest'anno, ma devono riscuotere entro fine anno la maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro.

È quanto emerge dalla risoluzione 9/DF del 9 settembre 2013 del dipartimento delle Finanze, che sembra preoccuparsi di assicurare all'Erario il miliardo di gettito atteso ma non chiarisce se il Dl 102/13 abbia introdotto criteri alternativi al Dpr 158/99 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 10 settembre). 
La soluzione del posticipo al 2014 appare comunque dettata dal buon senso di dilazionare maggiormente il pagamento della Tares, considerata la partenza travagliata del nuovo tributo e l'ulteriore possibilità di intervento entro il 30 novembre. Resta però il fatto che l'articolo 10 del Dl 35/2013 impone la riscossione della maggiorazione «unitamente all'ultima rata del tributo». Quindi delle due l'una: o la Tares va riscossa integralmente nel 2013 (compresi i 30 centesimi al metro quadro) oppure si deve consentire lo slittamento al 2014 anche della maggiorazione.
Lo sdoppiamento non è invece ammesso dalla norma, anche perché con l'ultima rata scattano due conseguenze importanti: versamento da effettuare con F24 (Dl 35/2013) e obbligo per i Comuni di predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento (Dl 102/2013). Peraltro, seguendo il ragionamento del ministero, in caso di posticipo al 2014 l'ultima rata sarebbe comunque quella del 2013, conclusione opinabile ed evidentemente finalizzata a garantire la riscossione della maggiorazione con modello F24 da inviare ai contribuenti. Senza considerare che molti Comuni sarebbero costretti a spedire due distinti bollettini di pagamento: uno per la Tares-rifiuti, l'altro per la Tares-servizi. 
Il dipartimento delle Finanze evidenzia, inoltre, per gli enti che hanno fissato la scadenza dell'ultima rata 2013 a dicembre, che «il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese». L'affermazione non crea problemi ai Comuni che hanno indicato la data del 16 dicembre o precedente (come Bologna, Torino o Milano). Altrettanto non può dirsi invece per gli enti che hanno fissato la scadenza del pagamento al 31 dicembre 2013 (come per esempio Venezia e Firenze).
Sul punto il ministero fa presente che il termine del giorno 16 è stabilito dalla disciplina dell'F24 (Dlgs 241/97) e dal Dm 14/5/2013 di approvazione del bollettino postale per il versamento della Tares. Tuttavia l'articolo 14 del Dl 201/2011 rimanda alla regolamentazione dell'ente la disciplina sui termini di versamento del tributo, e ancora più esplicito è l'articolo 10 del Dl 35/2013, che rimette al Comune la decisione sulla scadenza e sul numero delle rate Tares 2013.
C'è quindi una doppia copertura legislativa, che non può essere derogata da una fonte secondaria (come il Dm 14/5/2013). Inoltre il rinvio al Dlgs 241/97 può operare solo relativamente alle modalità di utilizzo dell'F24. Pertanto se si vogliono obbligare i Comuni a riscuotere entro il 16, è necessaria un'espressa volontà legislativa.

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