Ultimo aggiornamento 21.12.2024 - 11:44

Il metodo normalizzato resiste alla «nuova» Tares - Il Sole24 ore del 16 settembre del 2013

  • 16 Set, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
TAG:
Letto: 1245 volte

La speranza dei Comuni in Tarsu di un rinvio puro e semplice della Tares è andata delusa.

 

Ma sembra persa, almeno per ora, anche la scommessa di poter conservare il sistema tariffario della Tarsu senza apportare significative variazioni. La corretta interpretazione dell'articolo 5 del Dl 102/2013 pare infatti richiedere in molti casi un aggiornamento dei criteri di determinazione del prelievo. Negli enti che hanno già deliberato l'applicazione della Tares con l'integrale recepimento del Dpr 158/1999, l'articolazione del prelievo può rimanere intatta, perché il «metodo normalizzato» rimane un sistema di riferimento pienamente valido. D'altro canto, non sembra conveniente tornare indietro sia per non vanificare il lavoro già svolto sia per l'indeterminatezza dell'alternativa. Le stesse considerazioni valgono per le realtà che hanno svolto una buona parte del lavoro istruttorio necessario all'applicazione del Dpr. Il problema si pone invece per i Comuni che erano in Tarsu e non hanno fatto nulla in attesa di una remissione in termini del legislatore. L'articolo 5 del Dl 102/2013 è suscettibile di almeno due interpretazioni. Secondo la tesi più rigorosa, le regole contenute nelle lettere a), b) e c) devono essere considerate unitariamente. In particolare, mentre la lettera a) si limita ad enunciare il criterio desumibile già dall'articolo 65 del Dlgs 507/1993 (Tarsu), le successiva lettera b) ne precisa le modalità di attuazione pratica. Vale ricordare al riguardo che le prime istruzioni ministeriali sulla procedura di applicazione della norma contenuta nell'articolo 65 richiedevano il ricorso a indici qualitativi e quantitativi suddivisi per categorie di attività con omogenea produttività di rifiuti (circolare ministeriale 95/1994). Si tratta di una procedura analoga a quella oggi ripresa dal decreto di fine agosto. Il richiamo generale ai criteri del Dpr 158/1999, in questo contesto, avrebbe la funzione di individuare i costi del servizio da coprire con il gettito della tassa e di mantenere la struttura binomia del prelievo (quota fissa e quota variabile). Una lettura più elastica della norma suggerisce invece di considerare le tre articolazioni tariffarie in esame come del tutto autonome ed alternative. In pratica, applicando la lettera a) si avrebbero le tariffe della Tarsu, mentre avvalendosi della lettera b) si potrebbe adottare un metodo normalizzato anche molto semplificato, senza predeterminazioni normative né sulle categorie di attività né sugli indici da utilizzare. Le tariffe così costruite potrebbero essere monomie e indipendenti dal numero degli occupanti (come nella Tarsu). Il punto è però che in molti Comuni anche il criterio semplificato previsto dall'articolo 65 del Dlgs 507/1993 non è mai stato attuato, perché l'articolo 1 del Dl 392/2000 ha consentito di conservare la tariffe ante riforma del 1993 sino all'entrata in vigore della Tia. Anche nella migliore delle ipotesi, quindi, gli enti in Tarsu devono porsi il problema dell'aggiornamento delle misure tariffarie, se non sono state mai rivisitate dal 1994 in avanti. L'altra questione riguarda il finanziamento delle agevolazioni di carattere socio - economico. Del tutto inopinatamente, è stato soppresso l'articolo 14, comma 29 del Dl 201/2011, che imponeva di coprire il gettito mancante con risorse di bilancio diverse dalla Tares. È dubbio se l'abrogazione comporti il divieto di utilizzare le risorse di bilancio o più semplicemente la facoltà del ricorso alle stesse. Sembra invece difficile dubitare della contrarietà ai principi comunitari dell'utilizzo del gettito della Tares per far fronte alle agevolazioni. Porre a carico dei soggetti più abbienti il costo di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti meno abbienti significa «inquinare» il prelievo sui rifiuti con indici reddituali o patrimoniali, in contrasto con la sentenza C- 254/2008 della Corte di Giustizia. La norma quindi, se ritenuta precettiva, potrà essere disapplicata direttamente dalle amministrazioni locali.

 

 

Progetti

Podcast - Gazzetta IFEL


Webinar
e-Learning

In presenza

Seminari