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Ora la Tares ha un volto umano - Italia Oggi

  • 11 Ott, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Le modifiche al dl 102 introdotte alla camera. Spunta la possibilità di tornare alla Tarsu

Regolarizzazioni senza sanzioni e sconti in base all'Isee

 

Tares senza sanzioni se il comune non ha inviato il bollettino precompilato. Gli insufficienti versamenti potranno quindi essere regolarizzati dai contribuenti senza alcuna penalità, in quanto la responsabilità dell'errore è da imputare all'amministrazione. Per gli enti locali arriva la possibilità di prevedere esenzioni e sconti Tares parametrati alla capacità contributiva delle famiglie, misurata dall'indice Isee. È quanto prevedono gli emendamenti all'articolo 5 del dl n. 102/2013, approdato ieri in aula alla camera dopo il via libera delle commissioni bilancio e finanze di Montecitorio (si veda ItaliaOggi di ieri). Per ovviare al groviglio normativo che si è venuto a creare sulla nuova tassa rifiuti, con riferimento al 2013 i municipi potranno continuare ad applicare il tributo (Tarsu) o la tariffa (Tia 1 o Tia 2) già utilizzati nel 2012. Tale facoltà costituirebbe una deroga all'articolo 14 del dl n. 201/2011, che ha abrogato a far data dal 1° gennaio 2013 i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. In ogni caso, qualora il comune decidesse di confermare il vecchio meccanismo, sarà fatta salva la maggiorazione di 30 centesimi di euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, fissata dal dl n. 201/2011. E in ogni caso l'ente resta tenuto a predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento. Imu. Confermata l'eliminazione della prima rata per abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali. In tutti gli altri casi, anche laddove il dl n. 102/2013 ha introdotto nuove agevolazioni o esenzioni, l'acconto 2013 versato lo scorso giugno resta dovuto e non può essere rimborsato. È questo per esempio il caso dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita, a condizione ovviamente che questi non siano locati. Tali «beni merce», peraltro, saranno totalmente esenti a partire dal 1° gennaio 2014, fin tanto che resteranno in cerca di un acquirente. Allo stesso modo agisce l'equiparazione ad abitazione principale, ai fini Imu, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci: la norma si applica dal 1° luglio 2013 e quindi la prima rata è confermata (con applicazione della sola detrazione base di 200 euro). Saranno altresì considerati prima casa i fabbricati di civile abitazione destinati all'housing sociale, ma solo a partire dal 2014. Non sfuggono all'acconto nemmeno le abitazioni di militari, forze di polizia, vigili del fuoco e personale della carriera prefettizia. La disposizione che considera come principale l'unico immobile di proprietà, anche in mancanza dei requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica, per quest'anno produce effetti solo dallo scorso 1° luglio. Mutui prima casa. Durante l'esame in commissione sono stati apportati ritocchi pure all'articolo 6, recante misure di sostegno al mercato immobiliare. La liquidità che Cassa depositi e prestiti metterà a disposizione delle banche per facilitare l'erogazione di mutui per la prima casa dovrà essere destinata «preferibilmente» per l'acquisto di unità appartenenti alle classi energetiche A, B o C. Inoltre, va garantita priorità alle giovani coppie e alle famiglie numerose. Nella convenzione che Cdp dovrà sottoscrivere con Abi per disporre le modalità attuative andranno poi definiti i criteri con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiranno sul costo del mutuo a vantaggio dei clienti. Tali finanziamenti, peraltro, potranno godere dell'esenzione da tutte le imposte, tributi e diritti dettata dal dl n. 269/2003. Fondo affitti. Viene elevata da 30 a 50 milioni di euro, infine, la dotazione annua per il 2014 e il 2015 del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Quest'ultimo, istituito nel 1998, per il triennio 2012-2014 era rimasto a secco di risorse. Nonostante la legge di Stabilità 2013 avesse ipotizzato un'assegnazione di 16 milioni di euro, il dpcm di riparto del 15 febbraio 2013 ha riservato l'intero stanziamento in favore delle misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti. Grazie al rifinanziamento statale il Fondo potrà quindi tornare a concedere contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai soggetti appartenenti alle fasce di reddito più deboli.

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