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Tares a quattro vie per i Comuni - Il Sole 24 ore

  • 21 Ott, 2013
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Finanza locale. Emendamenti scoordinati al Dl 102 - Con il «ritorno» della Tarsu scatta l'addizionale ex Eca

Spunta l'opzione di applicare il nuovo tributo ma con i vecchi criteri

 

Le regole sulla Tares sono cambiate per l'ennesima volta dopo l'approvazione del Dl 102/2013 da parte della Camera. La situazione rischia però di complicarsi ulteriormente per via del mancato coordinamento tra due emendamenti, il primo approvato dalle commissioni il secondo dall'Aula. Si tratta dell'articolo 5 comma 4-quater, introdotto con l'intento di congelare per il 2013 la situazione esistente l'anno prima, consentendo così di tornare a Tarsu, Tia1 o Tia2. In Aula il testo è stato parzialmente modificato, probabilmente per mantenere nel 2013 la Tares ma «sulla base dei criteri» previsti nel 2012. In particolare, per i Comuni ex Tarsu la nuova regola permetterebbe di svincolarsi dai costi previsti dal Dpr 158/99, che avrebbero determinato un significativo incremento del prelievo su molte categorie di contribuenti.
Nel testo approvato dalla Camera è rimasto comunque il riferimento al «caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), in vigore nell'anno 2012». Letteralmente è quindi possibile continuare ad applicare la Tarsu, senza copertura integrale dei costi visto che questa può essere raggiunta anche attraverso entrate derivanti dalla fiscalità generale dell'ente. Quindi il Comune potrebbe effettuare un incremento lineare delle tariffe, senza l'obbligo né di considerare tutte le altre "nuove" componenti di costo previste dal Dpr 158/99 (come il Carc) né di raggiungere il 100% di copertura dei costi.
La possibilità di mantenere nel 2013 la Tarsu sembra essere inoltre confermata dalla prima parte della disposizione che deroga al comma 46, la norma che sopprime dal 2013 tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l'addizionale ex Eca. Anzi questa previsione induce a pensare che, sempre a scelta del Comune, possano rimanere in vita anche la Tia 1 e la Tia 2.
Va detto comunque che se il Comune vuole rimanere a Tarsu, torna ad applicarsi l'addizionale ex Eca del 10%, che secondo l'orientamento della Corte dei Conti va considerata nel calcolo dei costi. Da chiarire tuttavia con quale codice tributo andrebbe effettuato il versamento della Tarsu con F24. Inoltre per i Comuni napoletani il ritorno alla Tarsu significherebbe attribuire la gestione del prelievo alla provincia, a causa di una norma speciale.
Per i comuni a Tia2 si ritornerebbe invece ad applicare l'Iva, trattandosi di un prelievo di natura corrispettiva, ma si porrebbe il problema di come gestire gli acconti, già riscossi a titolo di Tares, ovviamente senza Iva.
In conclusione quest'anno convivono tre regimi diversi: la Tares ordinaria, i vecchi prelievi (Tarsu, Tia1 e Tia2) e la Tares "semplificata" (Dl 102), garantendo in ogni caso la maggiorazione di 0,30 euro a metro quadro. La terza opzione avrebbe comunque meritato maggiore attenzione, perché di fatto consente di superare i paletti del Dpr 158/99. D'altronde il ritorno ai vecchi schemi risulterebbe in molti casi incompatibile con il principio «chi inquina paga», che lo stesso Dl 102 impone di rispettare.

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