Orologi indietro sul prelievo sui rifiuti: dopo nove mesi di abrogazione, torna in vita la Tarsu e probabilmente anche la Tia1 e la Tia2. È il risultato dell'ennesimo colpo di scena messo in atto con la legge di conversione del Dl 102/2013.
La disciplina della Tares aveva provato a mettere ordine nelle varie entrate esistenti, abrogando Tarsu e Tia, con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Le modifiche in corso di pubblicazione abrogano la norma abrogatrice e consentono di ripristinare le tariffe relative al regime di prelievo esistente nel 2012, quale esso fosse. A questo punto, è evidente che perde totalmente di interesse la comprensione del nuovo sistema tariffario alternativo al metodo normalizzato, previsto nella versione iniziale del Dl 102.
In linea teorica, si segnala che dall'anno prossimo, con la Tari, si dovrebbero comunque innovare tutti i sistemi tariffari. Si prevede, inoltre, che se si mantiene in vita la Tarsu resta possibile provvedere alla copertura integrale dei costi del servizio anche con altre risorse del bilancio. Resta, in ogni caso, dovuta la maggiorazione di 0,30 euro al metro quadrato in favore dello Stato.
Le altre novità in materia riguardano il finanziamento delle agevolazioni. Si dispone che il mancato gettito possa essere alternativamente recuperato dagli stessi contribuenti Tares/Tarsu/Tia ovvero con altre risorse del bilancio, purché nei limiti del 7% del costo del servizio. Sembra pertanto che se le agevolazioni si spalmano sugli utenti del servizio non esiste nessun limite quantitativo, in chiara violazione dei principi comunitari. Sempre in tema di agevolazioni, si prevede la possibilità di introdurre nel regolamento comunale riduzioni e esenzioni legate all'Isee nonché al compostaggio dei rifiuti.
Viene altresì stabilito che in caso di insufficiente pagamento del tributo, i contribuenti non sono sanzionabili se il comune non ha inviato loro i bollettini di versamento. Si tratta di una novità che impatta, formalmente, solo nei limitati casi in cui il comune ha previsto il versamento in auto liquidazione. Nella generalità dei casi, è invece vigente il pagamento su liquidazione d'ufficio, che presuppone sempre l'invio di una comunicazione, in assenza della quale il pagamento non può avvenire e dunque l'omissione non è sanzionabile.