Per il pagamento della tassa rifiuti conta anche il reddito. I comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni Tares per le famiglie più bisognose. Le agevolazioni, infatti, possono essere legate al reddito e alla capacità contributiva della famiglia, anche facendo ricorso all'indicatore della situazione economica (Isee). Il consiglio comunale può decidere di far ricadere il peso dei benefici fiscali sull'intera platea dei contribuenti oppure ha facoltà di finanziarli con l'iscrizione in bilancio delle relative somme come autorizzazioni di spesa, purché non eccedano il limite del 7% del costo complessivo del servizio. Lo prevede l'articolo 5 del dl 102/2013, il cosiddetto decreto Imu, convertito in legge e la cui pubblicazione in G.U. è attesa per domani, sull'imposizione immobiliare.Il legislatore, dunque, anticipa al 2013 per la Tares la misura di favore, già contenuta nella bozza della legge di stabilità per Tari e Tasi, che consente di tener conto della situazione familiare dei contribuenti soggetti al prelievo (si veda ItaliaOggi del 24 ottobre scorso). Le agevolazioni hanno di mira i soggetti meno abbienti che hanno una ridotta capacità contributiva, misurata anche attraverso l'Isee. Possono essere concesse a spese del comune, ma la copertura finanziaria non può superare il tetto del 7% del costo complessivo del servizio. Le spese non coperte sono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. Infatti, gli enti possono deliberare riduzioni tariffarie e esenzioni Tares diverse da quelle già previste dalla legge, per le quali si pone il problema della copertura finanziaria. Tuttavia, sia la mancata sia la parziale iscrizione in bilancio delle spese vanno a incidere negativamente su coloro che pagano il tributo, considerato che devono comunque essere coperti i costi del servizio. In base all'articolo 5 non è più richiesto che le agevolazioni deliberate per la tassa sui rifiuti debbano essere finanziate dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo. La norma, in sede di conversione del decreto, resuscita l'articolo 14, comma 19, del dl 201/2011 che imponeva ai comuni la copertura finanziaria integrale per la concessione delle agevolazioni non previste dalla legge, apportandovi però delle modifiche. Va ricordato che i comuni hanno il potere di concedere, con regolamento, riduzioni tariffarie tipiche per particolari situazioni espressamente individuate dalla legge. Il trattamento agevolato può essere riconosciuto in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. A queste riduzioni viene fissato dalla norma un tetto massimo: non può superare il limite del 30%. In particolare, il beneficio può essere previsto nei seguenti casi: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo. Il consiglio comunale, inoltre, può deliberare agevolazioni Tares oltre quelle già indicate dalla norma di legge.