Il decreto «Imu-2» (Dl 102/2013, articolo 5, comma 4-quater) dà ai Comuni la possibilità di riesumare anche per quest'anno Tarsu e Tia utilizzate nel 2012, evitando di passare a Tares. Nel caos normativo, sono naturalmente migliaia i Comuni che stanno valutando di sfruttare questa ipotesi, anche per evitare super-aumenti per le famiglie numerose e alcune categorie produttive.
La scelta del Comune andrà formalizzata entro il 30 novembre, e non potrà ignorare alcune difficoltà operative, a partire dalla riscossione. Il Dl 102/2013 fa salva la maggiorazione Tares (0,30 euro a mq), e «la predisposizione e l'invio ai contribuenti del modello di pagamento», ovvero F24 o bollettino postale centralizzato (articolo 10, comma 2, Dl 35/2013).
Per la riscossione con F24 della Tarsu esiste già un codice tributo (il 3920), ma il codice è «convenzionato»; il Comune, cioè, lo può usare solo se ha siglato una convenzione con le Entrate. Si tratta di convenzioni onerose: quelle finora siglate (meno di una trentina), e pubblicate sul sito dell'Agenzia, evidenziano importi variabili, che possono anche arrivare a 2,55 euro per l'F24 cartaceo pagato presso le Poste.
Quindi il Comune è obbligato a sostenere i costi di predisposizione e spedizione di un F24 precompilato per la riscossione della maggiorazione Tares, di competenza dello Stato, e se vuole inserire nello stesso F24 anche la quota Tarsu deve sottoscrivere una convenzione con l'Agenzia e sostenere altre spese.
In alternativa, il Comune dovrà inviare ai contribuenti due richieste di pagamento, una per la Tarsu e una per la maggiorazione: è evidente che questa strada è irragionevole, sotto vari profili, ad iniziare da quello economico.
Il problema è ancora più grave per i Comuni che riscuotevano con ruolo. Oramai non c'è più il tempo per portare in riscossione un ruolo con Equitalia, e se anche ci sarà la proroga dei termini in scadenza al 31 dicembre 2013, le cartelle arriveranno a casa dei contribuenti nei primi mesi del 2014.
L'unica soluzione di buon senso percorribile è quella di slegare dalla convenzione l'uso del codice tributo 3920.