Solo i comuni che non hanno ancora approvato il bilancio 2013 potranno continuare ad applicare la Tarsu in vigore lo scorso anno. Tutti gli altri dovranno restare con la Tares, eventualmente modificando le tariffe già deliberate.Il chiarimento è contenuto in una risoluzione che il Mef diffonderà nei prossimi giorni per fugare i numerosi dubbi interpretativi posti dall'art. 5 del dl 102/2013, così come modificato in sede di conversione. In particolare, verrà precisata la portata della seconda parte del comma 4-quater, che consente ai comuni di continuare ad applicare anche per quest'anno «la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), in vigore nell'anno 2012». Tale possibilità verrà concessa solo ai comuni che (avvalendosi della proroga al 30 novembre del relativo termine) non hanno ancora licenziato il preventivo. Tale condizione dovrebbe essere verificata assumendo a riferimento la data di entrata in vigore della legge 124/2013 (che ha convertito il dl 102), ovvero il 29 ottobre. Al contrario, gli enti che, a tale data, hanno già approvato il bilancio potranno soltanto modificare i criteri di commisurazione delle tariffe, ma pur sempre all'interno del regime Tares. Ad essi, però, sarà consentito utilizzare tutta le altre forme di flessibilità consentite dall'art. 5. Come chiarito dall'Anci Emilia-Romagna (si veda ItaliaOggi di ieri), tale norma consente, nella sostanza, di applicare la Taresnello stesso modo in cui si applicava la Tarsu, senza la necessità di fare riferimento al piano finanziario o ai criteri di articolazione delle categorie e delle tariffe previste nel dpr 158/1999. Inoltre, non vi è né l'obbligo di considerare le componenti di costo del piano finanziario, come il Carc, né quello di articolare le tariffe delle utenze domestiche per numero dei componenti della famiglia. L'unico vincolo riguarda la necessità di dare copertura integrale dei costi, che invece non sussiste per i comuni che potranno mantenere, anche formalmente, il regime Tarsu: in tali casi, anzi, per espressa previsione del comma 4-quater, «la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo deve assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune».La circolare in via di definizione a via XX Settembre chiarirà anche un altro aspetto importante: per chi ha già dato il via libera al preventivo 2013, la revisione della disciplina dei tributi potrà essere disposta mediante una semplice variazione del documento contabile già approvato, così come chiarito dalla precedente risoluzione dello stesso Mef 1/2011. Non sarà, quindi, necessario procedere (come richiesto da alcune sezioni regionali della Corte dei conti) alla riadozione del bilancio, per la quale non ci sarebbero i tempi tecnici prima della dead-line del 30 novembre.Infine, da segnalare che da ieri, sul sito del Ministero dell'interno, è consultabile il testo del Dpcm di riparto del fondo di solidarietà comunale, il cui procedimento è in corso di perfezionamento.