La riscossione dei prelievi per il finanziamento del servizio rifiuti si è ulteriormente complicata, nonostante la sostanziale liberalizzazione della scelta del regime da applicare operata dal dl 102/2013. Ai comuni che hanno optato per l'anno 2013 per il mantenimento della Tarsu è di fatto precluso il ricorso al modello F24, nonostante questa sia la via (quasi) obbligata per la confermata maggiorazione statale Tares. Mentre per i comuni inTares le modalità di versamento da parte dei contribuenti residenti all'estero risultano ancora oscure.La legge di conversione del dl 102/2013 (legge 214/2013) ha consentito ai comuni il mantenimento per il 2013 dei regimi di prelievo applicati nel 2012, derogando all'obbligo del passaggio alla nuova Tares disposto dall'art. 14, comma 1, del dl 201/2011 (tributo peraltro destinato a scomparire nel 2014). All'art. 5 del dl 102/2013 è stato aggiunto il comma 4-quater il quale, seppure con una formulazione non del tutto cristallina, sembra consentire ai comuni il mantenimento della Tarsu, della Tia1 o della Tia2 anche per il 2013. Nel caso in cui gli enti si avvalgano di tale opzione non saranno soggetti alla disciplina della Tares, ma dovranno attenersi alle norme riguardanti le previgenti entrate. Così, ad esempio, gli enti che decidono di mantenere la Tarsu, mediante apposito provvedimento da adottare entro il 30/11/2013, dovranno determinare i costi del servizio da finanziare secondo le regole dell'art. 61 del dlgs 507/93 e calcolare le tariffe del tributo non con il metodo normalizzato (dpr 158/99), ma ricorrendo ai criteri dell'art. 65 del dlgs 507/93 o ai criteri ante art. 65 eventualmente adottati dall'ente fino al 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 7, dl 26/2001. Così come non saranno obbligati alla copertura integrale dei costi con il tributo, ricorrendo alla fiscalità generale per la differenza non finanziata. Anche la riscossione del tributo deve seguire le regole proprie della Tarsu, vale a dire il ruolo (art. 72, dlgs 507/93), ancora utilizzabile almeno fino al 31/12/2013 (art. 53, dl 69/2013, salvo proroghe), o il diverso strumento scelto dall'ente con regolamento (riscossione diretta, affidamenti esterni, sistemi interbancari, ecc.). Tuttavia, anche gli enti che mantengono la Tarsu devono applicare la maggiorazione prevista dall'art. 14, comma 13, dl 201/2011 (di spettanza statale per il 2013) e inviare ai contribuenti i modelli di pagamento compilati. Poiché ai sensi dell'art. 10, comma 2, del dl 35/2013 la maggiorazione deve versarsi necessariamente a mezzo F24 o bollettino postale «nazionale», molti enti, per non costringere il contribuente all'uso di due strumenti diversi per il pagamento della Tarsu e della maggiorazione, hanno ritenuto di riscuotere anche la tassa a mezzo modello F24. Va ricordato, infatti, che fino al 2012 i comuni potevano stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate per la riscossione della Tarsu/Tia a mezzo F24 (codice tributo 3920). Infatti, seppure non vi è una norma di legge che preveda l'uso del modello F24 per la Tarsu o per la Tia1, l'art. 62 del dlgs 300/1999 e l'art. 3 dello statuto delle Entrate affidano, tra l'altro, all'Agenzia la promozione e la fornitura di servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei loro tributi, stipulando convenzioni per la loro riscossione. Ciò nonostante viene da più parti segnalato che diverse Direzioni regionali hanno bloccato la stipula o il rinnovo delle convenzioni, rendendo di fatto inaccessibile il modello F24 ai comuni per riscuotere la Tarsu o la Tia. Con la conseguenza di costringere i contribuenti ad utilizzare due modelli di versamento diversi per il pagamento della maggiorazione e della Tarsu, con aumento degli oneri amministrativi per i comuni. Complicazione che si auspica venga risolta con uno specifico intervento dell'Agenzia delle entrate centrale. Ma anche per chi ha optato per la Taresvi sono delle difficoltà nella riscossione del tributo. In particolare risulta ad oggi praticamente impossibile il versamento del tributo da parte dei contribuenti residenti all'estero. Quest'ultimi, infatti, nella maggior parte dei casi non possono utilizzare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale unico nazionale. Il rimedio potrebbe tuttavia agevolmente trovarsi adottando una soluzione simile a quella introdotta dal ministero dell'economia per l'Imu con il comunicato del 31/05/2012, permettendo cioè il versamento tramite bonifico bancario su c/c del comune (per la Tares) e su apposito conto acceso presso la Banca d'Italia (per la maggiorazione). Tale soluzione potrebbe anche adottarsi autonomamente da parte dei comuni, per quanto riguarda la Tares.