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Tari, conta la superficie calpestabile - Italia Oggi

  • 08 Gen, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Tari, conta la superficie calpestabile


La Tari si paga sulle super? ci calpestabili degli immobili, anche a destinazione ordinaria, ? no a quando i comuni non avranno la possibilità di fare riferimento alle super? ci catastali. I contribuenti, però, non sono tenuti a ripresentare le dichiarazioni se hanno già assolto all'obbligo per Tarsu, Tia o Tares. Lo prevede l'art. 1, commi 645, 646 e 647, della legge di stabilità (n. 147/2013). In sede di prima applicazione la nuova tassa ri?uti si paga sulla super? cie calpestabile. Dunque, come per la Tares, viene rinviata sine die l'applicazione dell'80% della super? cie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria (classi? cati nelle categorie A, B e C), come parametro per la determinazione del tributo. Considerato che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la super? cie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle super? ci già denunciate per Tarsu, Tia e Tares, utilizzando per il calcolo la super? cie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (per quelli a destinazione speciale, iscritti nelle categorie catastali D e E, è l'unico criterio). Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune. Si dovrà, quindi, utilizzare come parametro la super? cie calpestabile per tutti gli immobili, senza alcuna distinzione, ?no all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. In base a questa disposizione devono essere attivate le procedure di interscambio dei dati fra Agenzia delle entrate e comuni per determinare la superficie catastale degli immobili, che i contribuenti saranno obbligati a dichiarare in futuro per il pagamento della Tari. I contribuenti non sono tenuti a presentare la dichiarazione Tari se hanno già denunciato l'occupazione degli immobili per Tarsu, Tia e Tares. Il silenzio equivale a conferma dei dati comunicati. L'obbligo sussiste, invece, in caso di variazioni dei dati o di nuove occupazioni o detenzioni di locali e aree scoperte.

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