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Mani libere ai comuni per le agevolazioni sulla Tasi - Italia Oggi

  • 31 Gen, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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GLI SCENARI

Mani libere ai comuni sulle agevolazioni Tasi . Con regolamento possono concedere riduzioni o esenzioni anche legate al reddito familiare. È quanto prevede l'articolo 1, comma 679, della legge di Stabilità (147/2013), che estende il trattamento agevolato ai contribuenti nel caso in cui le superfici possedute o occupate eccedano il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superfici stesse. In quest'ultimo caso è evidente l'errore commesso. Il legislatore, a dir poco distratto e confuso, attribuisce al comune un potere regolamentare legato alle superfici produttive di rifiuti, mentre la Tasi è dovuta solo per l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali indivisibili (trasporto pubblico, illuminazione pubblica e via dicendo). L'imposta sui servizi, infatti, non ha nulla a che vedere con la produzione di rifiuti, essendo la base imponibile determinata come per l'Imu. Le amministrazioni locali, dunque, hanno un'ampia facoltà di stabilire riduzioni, senza un tetto massimo, e esenzioni. E possono tener conto della situazione familiare dei contribuenti soggetti al prelievo. Anche se per la Tasi è più corretto parlare di detrazioni che di riduzioni. Le agevolazioni possono essere concesse per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo. A questi si aggiunge, appunto, l'agevolazione mirata ai soggetti meno abbienti che hanno una ridotta capacità contributiva, misurata anche attraverso l'Isee. È lasciato ai comuni il potere di manovrare l'aliquota Tasi , la cui soglia massima non può superare il 2,5 per mille. Peraltro, la possono anche azzerare. All'imposta sui servizi sono soggetti anche gli immobili adibiti a prima casa. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte e edificabili. Qualora vi siano più possessori o detentori, tutti sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria. In base a quanto stabilito dal comma 672, se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. La norma poi precisa che per durata del contratto si intende il periodo che va dalla data di stipula a quella di riconsegna del bene al locatore, che deve essere comprovata da un apposito verbale. Il tributo sui servizi lo paga anche l'inquilino o il comodatario, o comunque il detentore dell'immobile. Il peso a carico dell'occupante l'immobile può variare dal 10 al 30%. La scelta deve essere fatta dal consiglio comunale con regolamento. L'imposta sui servizi va calcolata sul valore del fabbricato derivante dalla rendita catastale o sul valore di mercato dell'area edificabile al metro quadro. Al prelievo sono soggetti tutti i fabbricati, comprese le abitazioni principali per i quali è dovuta l'Imu, vale a dire anche quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). I contribuenti, però, non devono pagare complessivamente per i due tributi (Imu e Tasi ) più di quanto dovuto nel 2013 per l'imposta municipale con l'aliquota massima del 6 per mille per le abitazioni principali di pregio e del 10,6 per mille per seconde case e altri immobili.

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