Ampi poteri ai comuni sulle agevolazioni fiscali per il nuovo tributo sui ri? uti. Infatti, hanno il potere di concedere con regolamento riduzioni tariffarie, senza limiti, ed esenzioni anche legate al reddito familiare. Le agevolazioni Tari possono essere collegate alla capacità contributiva dei contribuenti, desunta gli indicatori della situazione economica (Isee). Queste previsioni sono contenute nell'articolo 1, commi 659 e 682, della legge di Stabilità (legge n. 147/2013). Le amministrazioni locali, dunque, hanno un'ampia facoltà di stabilire riduzioni ed esenzioni senza limiti. Novità importante è senz'altro quella che consente di tener conto anche della situazione familiare dei contribuenti soggetti al prelievo. Con regolamento possono essere deliberate riduzioni tariffarie, che a differenza della Tares non sono più soggette alla soglia massima del 30%, o esenzioni per particolari situazioni espressamente individuate dalla legge. Normalmente le riduzioni della tassa per il servizio di smaltimento vengono riconosciute in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di ri? uti. Inoltre, nei casi previsti dalla legge in cui il comune ha il potere di deliberare le riduzioni tariffarie, il comma 659 gli consente anche di andare oltre ? no ad arrivare al riconoscimento delle esenzioni. In particolare, questi bene? ci possono essere concessi per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo.A questi si aggiunge, poi, l'agevolazione mirata ai soggetti meno abbienti che hanno una ridotta capacità contributiva, misurata anche attraverso l'Isee. Il comma 682 contempla tra i bene? ciari delle agevolazioni Tari anche le famiglie a basso reddito. I comuni possono concedere riduzioni ed esenzioni per le famiglie più bisognose, legate al reddito e alla capacità contributiva della famiglia, anche facendo ricorso all'indicatore della situazione economica (Isee). E non è imposto di ? nanziare riduzioni ed esenzioni previste dalla legge con l'iscrizione in bilancio delle relative somme come autorizzazioni di spesa. Il consiglio comunale, tra l'altro, può decidere di far ricadere anche il costo delle agevolazioni atipiche, vale a dire quelle non contemplate dalle norme di legge, sull'intera platea dei contribuenti purché non eccedano il limite del 7% del costo complessivo del servizio. Le spese non coperte sono a carico della collettività e vanno ? nanziate attraverso la ? scalità generale. Del resto, gli enti possono deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni Tari diverse da quelle già previste dalla legge e solo se superano il tetto del 7% del costo del servizio si pone il problema della copertura ? nanziaria. Tuttavia, sia la mancata che la parziale iscrizione in bilancio delle spese vanno a incidere negativamente su coloro che pagano il tributo, considerato che devono comunque essere coperti i costi del servizio. La copertura integrale per la concessione delle agevolazioni era invece imposta per la Tarsu, proprio per evitare un aumento della tassazione a carico dei soggetti obbligati al pagamento. Questa regola in un primo momento valeva anche per la Tares, ? no a quando il legislatore nel secondo semestre del 2013 non ha modi? cato la norma che richiedeva l'iscrizione in bilancio delle somme necessarie a ? nanziare riduzioni ed esenzioni. In seguito alle modi? che apportate all'articolo 14 del dl salvaItalia (201/2011) dall'articolo 5 del dl 102/2013, anche per la Tares non era più richiesto che le agevolazioni deliberate fossero ? nanziate dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo. La norma, in sede di conversione del decreto, ha però fatto rivivere l'articolo 14, comma 19, del dl 201/2011, prima abrogato, che imponeva ai comuni la copertura ? nanziaria integrale per la concessione delle agevolazioni non previste dalla legge, apportandovi però dei correttivi. Con le integrazioni alla disciplina Tares, ex articolo 5 del dl 102, inoltre era stato dato alle amministrazioni locali il potere di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni legate reddito familiare. Il legislatore, quindi, aveva già anticipato al 2013 per la Taresla misura di favore, contenuta nella legge di stabilità 2014, che consente di tener conto della situazione familiare dei contribuenti soggetti al prelievo.