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Pagamento Tasi , patti vietati - Italia Oggi

  • 25 Mar, 2014
Pubblicato in: Entrate e Riscossione
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Disco rosso al trasferimento del carico fiscale, anche se è frutto di un accordo
 
Patti vietati per proprietari e inquilini sul pagamento della Tasi . I titolari degli immobili, infatti, non si possono impegnare neppure con la dichiarazione a pagare per conto degli inquilini. Il peso ? scale non può essere trasferito da un soggetto all'altro anche se è il frutto di un accordo. Nel caso di versamento per intero dell'imposta sui servizi da parte dei proprietari i comuni sono tenuti a rimborsare il maggior tributo versato, che la legge e il regolamento comunale pongono in quota parte a carico del detentore. È questa l'interpretazione che si ricava dall'articolo 1, commi 671 e 681, della legge di Stabilità (147/2013), che individuano come distinti soggetti passivi possessori e detentori degli immobili. Si tratta di una delle questioni su cui le amministrazioni locali hanno manifestato dei dubbi e sulla quale sono state fornite interpretazioni discordanti. In realtà, ex lege, la Tasi la devono pagare proprietari e inquilini. Dunque, è privo di effetti giuridici qualsiasi eventuale accordo in base al quale il carico tributario viene traslato da uno all'altro dei soggetti passivi. Il titolare dell'immobile non può impegnarsi, anche se l'accordo viene manifestato all'ente attraverso la dichiarazione ? scale, a versare la quota a carico dell'inquilino che va dal 10 al 30% del tributo complessivamente dovuto,a seconda della scelta regolamentare fatta dall'ente. Peraltro in questi casi il titolare dell'immobile, entro il termine di legge (5 anni), sarebbe legittimato a presentare al comune istanza di rimborso della maggiore imposta versata. Del resto, il titolare non è tenuto neppure a pagare la quota che il comune pone a carico del detentore, nel caso in cui quest'ultimo non versi l'imposta dovuta. L'articolo 1, comma 671, della legge di Stabilità ha dato luogo a dubbi e incertezze, poiché afferma che l'obbligazione al pagamento dell'imposta è solidale per proprietari e detentori. Tuttavia, nonostante l'infelice formulazione di quest'ultima disposizione, va chiarito che da una parte i possessori e dall'altra i detentori (inquilini, comodatari e via dicendo), sono distintamente obbligati a pagare il nuovo balzello. Al riguardo è più chiara la formulazione del comma 681, secondo il quale qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Solo in caso di occupazione temporanea, non superiore a sei mesi, è obbligato al versamento del tributo colui che risulti possessore dell'immobile. La Tasi , che è diretta a recuperare i costi che l'amministrazione comunale sostiene per garantire i servizi indivisibili (trasporto, illuminazione pubblica e così via), che devono essere espressamente individuati nel regolamento comunale e per i quali è imposto l'obbligo di speci? care i relativi costi, è in parte a carico dell'occupante dell'immobile che fruisce dei servizi stessi, sempre che la detenzione dell'immobile non sia di breve durata. In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, infatti, il tributo è dovuto per intero dal titolare dell'immobile e non dall'inquilino. Quindi, se la locazione o il comodato non superano la soglia di legge obbligato al pagamento è solo il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e super? cie. L'imposta è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edi? cabili. La base di calcolo è la stessa dell'Imu. Quindi, occorre fare riferimento al valore del fabbricato derivante dalla rendita catastale o a quello di mercato dell'area edificabile al metro quadro. A differenza dell'Imu, però, il tributo sui servizi indivisibili lo paga anche l'inquilino, o comunque l'occupante dell'immobile, nella misura che varia dal 10 al 30% stabilita con regolamento comunale. Al prelievo sono soggetti tutti i fabbricati, comprese le abitazioni principali per le quali è dovuta l'imposta municipale, vale a dire quelli che rientrano nel novero degli immobili di pregio iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli)..

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