Il comune può utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti di aliquote stabilite dalla legge o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti. A precisarlo è la circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 con la quale il dipartimento delle ? nanze del ministero dell'economia e delle ? nanze ha dettato delle linee guida che servono ai comuni per barcamenarsi nella corretta distribuzione della maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dall'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito delle modi? che apportate dall'art. 1, comma 1, lett. a), del dl 6 marzo 2014, n. 16, che serve a ? nanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili. Il citato comma 677, stabilisce, infatti, due limiti di aliquote: il primo limite è quello in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, ? ssata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite: - al 6 per mille ? ssato per l'abitazione principale, che è stata esclusa dall'Imu solo a partire dal 2014, a eccezione delle abitazioni principali classi? cate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - al 2 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale. Con riferimento a tali fabbricati, nella circolare si precisa che detto limite è in realtà pari all'1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall'Imu, a norma del comma 708 e dall'altro sono assoggettati a un'aliquota Tasi che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l'1 per mille. Inoltre, poiché la formulazione di quest'ultima norma prevede che l'aliquota della Tasi non possa «comunque» superare l'1 per mille, in tal caso non può essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille; il secondo limite è che l'aliquota massima Tasi per il 2014 che non può eccedere il 2,5 per mille. La circolare, scendendo ancor più nel dettaglio, precisa che nel caso in cui l'ente locale decide di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti occorre distinguere due ipotesi: se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma Imu+Tasi a 11,4 per mille (10,6+0,8) per gli altri immobili e a 6,8 per mille (6+0,8) l'abitazione principale, non potrà ? ssare un'aliquota Tasi superiore al 2,5 per mille; se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l'aliquota Tasi al 3,3 per mille (2,5+0,8), la somma Imu+Tasi non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l'abitazione principale. Nel caso, invece, in cui il comune intenda distribuire la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare lo faccia aumentando, per esempio: - dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma Imu+Tasi all'11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l'abitazione principale; - del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l'aliquota Tasi al massimo al 2,9 per mille. Naturalmente la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra i due limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie. È fondamentale, però, che il rispetto dei due limiti incrementati deve essere veri? cato con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse. Particolarmente interessante è la parte della circolare in cui si illustrano le varie ipotesi di deliberazioni, facendo anche tesoro dell'esperienza dovuta all'esame delle deliberazioni inviate al Mef dai vari comuni che hanno deliberato al riguardo. Una prima parte della casistica viene così dedicata ai casi in cui il comune ha deliberato le aliquote relative ai due tributi che compongono la Iuc in modo conforme alla normativa, mentre nella seconda parte vengono esaminati alcuni casi in cui il comune ha deliberato in difformità alle norme che disciplinano i tributi in questione (si veda la tabella in pagina che riporta due casi di deliberazione conforme e deliberazione non conforme ). La scelta di tale metodologia appare alquanto ef? cace, perché può essere di valido aiuto sia ai comuni che hanno già deliberato per veri?care eventuali discordanze e correre ai ripari e sia ai comuni che si apprestano ad operare scelte sulle aliquote applicabili.